Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11807 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.M.T. e Ch.Lu., persone offese nel procedimento penale a carico di R.P., in ordine ai reati ex artt. 650 e 610 c.p., ha presentato ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, emesso de plano il 23.9.09 dal Gip del tribunale di Forlì per inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal p.m..

Il ricorrente rileva che erroneamente il giudice ha provveduto senza fissare l’udienza camerale sul presupposto che i fatti denunciati nella integrazione della querela riguardassero esclusivamente i fatti denunciati nella querela originaria e che l’oggetto dell’investigazione suppletiva riguardassero soltanto i fatti oggetto della prima istanza punitiva e non i successivi fatto oggetto della integrazione.

I ricorsi non meritano accoglimento, in quanto non risulta che le indagini suppletive sollecitate dalla persone offese in ordine ai fatti denunciati nella successiva istanza punitiva presentino caratteri di rilevanza e pertinenza, tali da incidere sulla notizia criminis e sull’attività già svolta dal p.m. e tali quindi da legittimare il contraddittorio da svolgere nell’udienza camerale.

I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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