T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 814 vigili del fuoco bandito con DM 5140 del 6/11/2008.

In prossimità della prova motorio attitudinale, fissata al 19 gennaio 2010, ella è risultata all’ottavo mese di gravidanza e perciò ha chiesto il rinvio della data. In data 6 marzo 2010 i medici operavano il parto cesareo esonerando l’interessata sa ogni attività fisica per 190 giorni. Il Dipartimento dei VV.FF. dapprima stabiliva il termine della prova al 18 maggio 2010 e poi la spostava al successivo 3 settembre per fissarla definitivamente, a seguito di ulteriore rinvio, al 21 settembre 2010.

Il 6 settembre 2010 la ricorrente chiedeva ulteriore rinvio.

In data 11 ottobre 2010 l’amministrazione, con nota n. 4329, rigettava la suddetta richiesta.

Nel gravarsi avverso la determinazione di diniego, la sig. G. deduce violazione del D.Lvo n. 151/2001 e del D.Lvo n. 198/2006, art. 33, c. 3°. In punto di fatto, sostiene di non potere eseguire la prova almeno fino al mese di giugno 2011.

Il ricorso è infondato.

Il bando di concorso prevede all’art. 7 una prova motorioattitudinale null’altro disponendo riguardo ad eventuali impedimenti dovuto allo stato di gravidanza e/o puerperio.

E’ evidente, tuttavia, che lo stato di gravidanza costituisce obiettivo, temporaneo impedimento alla prova.

E’ regola generale, dettata dai princìpi di imparzialità (par condicio), efficienza, concentrazione e buon andamento, che le prove dei candidati che partecipano ai concorsi pubblici è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Ebbene, risponde proprio a detti princìpi la fissazione di un termine ultimo perentorio per la conclusione delle procedure concorsuali e, conseguentemente, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti, e ciò anche per le ipotesi di temporaneo impedimento quale quella in esame, che non può comportare la dilazione nella approvazione della graduatoria né una sua successiva modifica o integrazione a seguito della cessazione della causa dell’impedimento.

Il comportamento dell’amministrazione – che ha dilatato i tempi della prova nel pieno rispetto delle prescrizioni mediche specialistiche (190 giorni dal parto cesareo) non appare in contrasto con i richiamati parametri costituzionali, in quanto rispondente a criteri di ragionevolezza ed alle sopra evidenziate esigenze di efficienza e buon andamento.

Va soggiunto, che la graduatoria del concorso risulta pubblicata sul sito internet del Ministero dell’interno il 5 ottobre 2010.

Questo Collegio non ravvede, pertanto, motivi per discostarsi dai propri precedenti (cfr Tar Lazio, sez. I bis, sent. n. 5758/2008 e sent. n. 5303/2009).

La particolarità della fattispecie è ritenuta dal Collegio giusta ed eccezionale causa per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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