Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11806 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.A., persona offesa nel procedimento penale a carico di ignoti, in ordine ai reati ex artt. 481 e 482 c.p., ha presentato ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, emesso de plano il 4.12.09 dal Gip del tribunale di Perugia per inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal p.m..

Il ricorrente rileva:

1. la violazione dell’art. 409 c.p.p., art. 410 c.p.p., commi 1 e 2, artt. 157, 160 e 161 c.p.: il Gip ha ritenuto prescritti fatti reato, nonostante atti interruttivi e ha ritenuto la prescrizione alla stregua di condizione di inammissibilità;

2. la violazione dell’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2: l’opposizione contiene i caratteri di concretezza e specificità, in quanto ha indicato l’oggetto delle indagini suppletive e i relativi elementi di prova.

3. violazione degli artt. 409 e 420 c.p.p.: il Gip ha effettuato valutazioni prognostiche sulle indagini indicate.

Il ricorso merita accoglimento.

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può emettere il provvedimento di archiviazione dopo aver esaminato ed adeguatamente motivato in ordine all’ammissibilità dell’opposizione, per poi, solo nel caso in cui la richiesta non sia ammissibile, esaminare l’infondatezza della notizia di reato.

Nel caso in esame, la persona offesa ha correttamente indicato l’oggetto delle indagini sollecitate, in ordine ad accertamenti su altre persone nominativamente individuate e gli elementi di prova,allegando copia degli atti da cui emerge la loro presenza nell’area delle indagini medesime. A fronte di questo contenuto di concretezza e di specificità ravvisatale nell’opposizione, il giudice è andato al di là della corretta analisi degli elementi proposti dalla persona offesa, giungendo a una valutazione prognostica di merito sulla loro utilità ai fini del decidere.

Secondo un corretto e razionale orientamento interpretativo, questa valutazione va fatta nell’ambito del contraddittorio dell’udienza camerale, all’esito della completa comparazione delle contrastanti argomentazioni delle parti.

Il decreto di archiviazione va annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Perugia.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento con rinvio per nuovo esame al tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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