Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12742 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 ottobre – 25 novembre 1998 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda di disconoscimento di paternità proposta da N.P. nei confronti del coniuge B.M. e dei figli minori G. e Pi. in persona della curatrice speciale avv. T.C.M..

La decisione veniva confermata dalla corte di appello con sentenza in data 8 giugno – 18 ottobre 2001, che però veniva cassata dalla Suprema Corte con sentenza del 23 aprile 2004, n. 7747, la quale, previa integrazione del contraddittorio nei con fronti dei figli divenuti maggiorenni, disponeva una globale valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine di escludere o con fermare la paternità indipendentemente dal fatto che la madre avesse intrattenuto rapporti sessuali con altro uomo nei periodi del concepimento pur continuando a convivere col marito.

Quindi la Corte d’Appello di Palermo, indicata quale giudice di rinvio, con sentenza del 18 settembre – 23 ottobre 2008, confermava la sentenza di primo grado osservando che le prove testimoniali non offrivano elementi di valutazione di tale pregnanza e specificità che potessero aggiungersi al mero dato processuale dell’infedeltà coniugale.

Contro la sentenza ricorre per cassazione N.P. con due motivi.

Non hanno presentato difese B.M. e N.G. e Pi..
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 235 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (primo motivo) e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali in ordine all’adulterio del coniuge (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nè la formulazione del quesito di diritto in relazione al primo motivo, nè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione in relazione al secondo motivo: la censura di vizio di motivazione, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che la censura di violazione di legge o il fatto controverso siano esposti nel corso del motivo o possano desumersi dalla sua lettura poichè è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).

Le mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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