Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di R.V., persona offesa nel procedimento penale a carico di A.A., in ordine ai reati ex art. 479 e 353 c.p., ha presentato ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, emesso dal Gip del tribunale di Agrigento all’esito di udienza camerale 28.10.09 per infondatezza della notizia di reato e, comunque, per insostenibilità dell’accusa in dibattimento. Secondo il ricorrente, il provvedimento è stato emesso in violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, artt. 409 e 410 c.p.p., per nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5: la persona offesa aveva chiesta che gli si desse avviso su un’eventuale richiesta di archiviazione, da parte del p.m.. Ciononostante, l’organo dell’accusa ha omesso di notificare l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2 alla persona offesa, che è stata informata dalla cancelleria del Gip della richiesta del pubblico ministero. Quell’ufficio coevamente fissava, per la trattazione dell’opposizione l’udienza del 28.10.09.

Il R. è stato così costretto a formulare e motivare sommariamente ed affrettatamente l’atto di opposizione, nel quale chiedeva anche di essere rimesso in termini, ai fini di una migliore esposizione dei motivi di opposizione.

Il Gip non ha tenuto conto della richiesta di remissione in termini, con evidente vizio di motivazione.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto è da rilevare che l’avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2 è finalizzato a consentire alla persona offesa di decidere se proporre o meno opposizione, se attivare o meno lo sviluppo procedimentale funzionale a rappresentare l’interesse della parte nello sbocco obbligatorio del rito camerale e del conseguente contraddittorio.

Non risulta che fonte di questa conoscenza della richiesta di archiviazione del p.m. debba essere esclusivamente l’organo di accusa, tanto da rendere irrilevante l’avviso proveniente da altra fonte. Posto quindi che, a seguito dell’avviso ricevuto dalla cancelleria del Gip, la persona offesa ha presentato opposizione, è stata ammessa al contraddittorio nell’udienza camerale, ha avuto modo di rappresentare le proprie ragioni.

Non risulta quindi alcuna violazione del principio del contraddittorio.

Non appare ipotizzarle una lesione di questo principio, con il richiamo alla negata possibilità per la difesa di proporre argomentazioni di miglior spessore e di decisiva capacità di convincimento, in caso di maggior tempo e di maggiore concentrazione per la loro preparazione. Nè tanto meno è invocabile in questa sede alcun vizio di motivazione. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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