Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 21.4.09, il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, ha confermato la sentenza 11.2.05 del giudice di pace della stessa sede, con la quale C.A. è stato condannato alla pena di Euro 500 di multa, perchè ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria, minaccia e lesioni in danno di G.V..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione in riferimento alla mancata ammissione di prove documentali integrativi dell’istruttoria dibattimentale, svolta nel primo grado di giudizio, con correlata violazione del diritto di difesa.

2. illogicità e contraddittorietà della motivazione: il giudice di appello ha ritenute infondate le censure sulla credibilità della persona offesa, senza dare il dovuto rilievo al contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle di due testi di accusa.

Violazione di legge in riferimento alla pena inflitta, che è illegittima, in quanto è stata fissata al di sotto del minimo edittale. La censura è formulata, per l’interesse del ricorrente a mettere in evidenza il livello qualitativo delle sentenze dei giudici di merito.

Il ricorrente ha formulato altri rilievi, con memoria depositata senza rispetto del termine di cui all’art. 611 c.p.p..

Il primo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.

La difesa nel corso dei giudizi di merito ha più volte presentato richiesta di ammissione di una prova documentale, che è stata rigettata, senza adeguata motivazione.

Il giudice di appello, alla doglianza espressa nei motivi dell’impugnazione ha risposto ribadendo il rigetto dell’istanza probatoria, con richiamo alla correttezza della motivazione del primo giudice, in ordine alla mancata ammissione. Trattasi di giustificazione del tutto inadeguata, in quanto tale motivazione non è affatto rinvenibile nella decisione del giudice di pace.

Questo duplice omissione determina la nullità della sentenza impugnata.

La sentenza del tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, va quindi annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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