T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri.

Il direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento ha escluso il ricorrente dal concorso "a seguito dell’esame del protocollo delle prove sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda valutazione, colloquio di verifica) e avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’arma quali carabinieri effettivi".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il ricorrente ha partecipato alla missione "Joint Enterprise" in Kosovo ed appare, pertanto, del tutto singolare che non sia stato ritenuto idoneo dal punto di visita psico- attitudinale;

b)difetto di motivazione.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010 e di ciò ha dato avviso alle parti.

Con ordinanza n. 1539/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’amministrazione.

Non è ravvisabile, nel provvedimento impugnato, alcun profilo di contraddittorietà.

Ed invero, il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato in sede di reclutamento VFP1, come anche la sua partecipazione ad una missione in Kosovo durante il servizio di VFP1, non sono ontologicamente comparabili con il giudizio reso all’esito degli accertamenti per appurare l’idoneità del candidato al reclutamento per lo svolgimento del servizio di carabiniere in ferma quadriennale, ciò in considerazione dei diversi requisiti, più stringenti, e del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del soggetto ai fini della sua idoneità attitudinale a svolgere un’attività di natura continuativa e certamente più impegnativa.

L’accertamento attitudinale è stato condotto secondo le linee guida approvate con determinazione n. 201 del 22 maggio 1999 (rimasta inoppugnata) e nel rispetto delle norme tecniche con le quali sono state definite le modalità per gli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto (determinazione n. 52 del 16 aprile 2010, anche questa rimasta inoppugnata).

Il giudizio valutativo è stato reso sulla scorta delle risultanze documentali (test, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla commissione), il cui esito ha delineato – alla luce dei criteri predefiniti nelle determinazioni di cui sopra – un profilo attitudinale incompatibile con quello richiesto agli aspiranti nell’Arma.

Il provvedimento impugnato s’appalesa, altresì, sufficientemente e congruamente motivato, per relationem alle risultanze istruttorie, recando i presupposti di diritto e di fatto in base ai quali si è formato il divisato giudizio.

In particolare, l’ufficiale psicologo ha riscontrato profili di criticità indicati nella relazione psicologica del 27 ottobre 2010.

Più in particolare, l’ufficiale ha rilevato "una tendenza a fornire risposte poco veritiere per creare una immagine di equilibrio psicologico, mancanza di difetti e di debolezze, con l’aderenza dichiarata ad uno standard morale esageratamente virtuoso in modo però piuttosto ingenuo. Nei rapporti interpersonali può tendere a proporsi in modo scarsamente assertivo e propositivo. Emergono note di possibile insicurezza. Probabilmente non prende iniziative, fa il dovuto e non si pone nei confronti delle cose con atteggiamento critico: tende a subire quanto lo circonda. Forse tendenzialmente timido, potrebbe presentare note di insicurezza nelle relazioni interpersonali, risultando scarsamente assertivo". Tra gli elementi da verificare durante il colloquio, l’ufficiale ha indicato: "spirito di iniziativa e capacità propositive; adattabilità, assertività e capacità di autoaffermazione".

Il Perito selettore, all’esito del colloquio, si è così pronunciato:

"Area comportamentale: il giovane si presenta al colloquio con un modo di rapportarsi tranquillo. Dimostra di possedere una discreta dose di buon senso nel voler affrontare una vita che conosce poco ma che apprezza. Apprezzabili le potenzialità. Appare in grado di organizzare le proprie attività. Non emergono particolari insicurezze.

Area dell’assunzione in ruolo: dal colloquio emerge un ragazzo in rado di comprendere pienamente la posizione in cui si trova e cosa richiede l’istituzione. Appare ponderata la decisione presa. I suoi comportamenti sembrano dettati da una buona dose di fiducia in sé stesso. Si comporta in modo cordiale. E’ alla ricerca di un posto gratificante".

Sennonché, la Commissione non ha concordato con il Perito selettore giudicando il ricorrente "N. C." nelle aree "comportamentale" e "assunzione di ruolo" con la seguente motivazione: "Il giovane si presenta in modo eccessivamente informale e non sembra avere contestualizzato la propria presenza presso il centro. Poco disinvolto, a tratti rigido, ha difficoltà a cogliere punti di vista diversi dal proprio. La motivazione appare superficiale".

Il Collegio ritiene che pur non avendo la commissione concordato con il perito selettore, il giudizio finale non sia né illogico né incoerente rispetto alle risultanze istruttorie tenuto conto dei requisiti indicati nelle linee guida che descrivono il profilo attitudinale previsto per gi aspiranti carabinieri effettivi.

Il punto "6" delle suddette linee guida indica tra i requisiti una "adeguata motivazione al lavoro intesa quale spinta interiore…", Il ricorrente ha palesato una "motivazione superficiale" nel colloquio dinanzi alla commissione mentre il perito selettore ha appurato che il P. "E’ alla ricerca di un posto gratificante". Si tratta di motivazioni al lavoro che, in entrambi i casi, appaiono non in linea con i requisiti attitudinali previsti per il profilo professionale messo a concorso. Anche la circostanza per cui "Il giovane si presenta in modo eccessivamente informale" rende ragione di un deficit all’aera comportamentale sotto il profilo del tratto, del portamento e dell’aspetto complessivo. L’essersi mostrato poco disinvolto e a tratti rigido mal si concilia, inoltre, con un autocontrollo emotivo; mentre la difficoltà a cogliere punti di vista diversi dal proprio" conferma – nell’ambito dell’area comportamentale – una inadeguata capacità di adattamento ambientale e sociale.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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