Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15762 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, contribuente contro la sentenza della CTP di Reggio n. 63/3/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap relativa all’anno 2004.

Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il F. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 143 e 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe indebitamente posto a carico del contribuente la prova " di non essersi avvalso per detta attività di amministratore e di sindaco della struttura organizzativa con personale dipendente specifica del suo studio professionale".

La censura è infondata. Questa Corte ha affermato (Sent. 3678 del 16/02/2007) che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; e che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Esente da censure è la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si è attenuta a tali principi. Nè la sentenza della CTR contrasta con la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente – Sentenza n. 10594 del 09/05/2007, secondo cui "il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8… esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione – in quanto la CTR, nel caso in esame, ha rigettato l’appello sul rilievo che il F. non ha fornito prova valida e sufficiente diretta ad escludere che per detta attività – quale sindaco o incarichi assimilati a favore della società – egli non si sia avvalso della struttura organizzativa, con personale dipendente , specifica del proprio studio professionale.

Con secondo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR avrebbe immotivatamente affermato che il contribuente si è avvalso della sua struttura organizzativa per la produzione di reddito connesso alle cariche di amministratore e di sindaco.

La censura è infondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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