Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. C.W.I. srl- N. Scrl -SC H. srl, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di R.T.I. ICA s.r.o. (società straniera con sede in Slovacchia)E. M.E. della gara per la fornitura di uniformi militari, lotto n. 3, del valore di Euro 3.940.600,00.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

1)la società ICA sro deriva da una modifica della ragione sociale della società SVIK sro;

2)la capogruppo ICA sro non ha presentato le dichiarazioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del D.Lvo n. 163/2006;

c)la domanda presentata dall’aggiudicataria risulta priva, per quanto concerne la capogruppo, della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante sede legale, sede operativa, sede uffici competenti INPS e INAIL, matricola INPS e numero di PAT dell’INAIL, CCNL applicato, sede dell’Agenzia dell’Entrate;

d)la ICA sro non ha presentato l’attestazione prevista per i soggetti stranieri da cui risulta la fornitura di analoghi manufatti degli ultimi tre anni.

La ricorrente conclude con istanza di declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ove stipulato.

Si è" costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita anche l’Avvocatura di Stato depositando documentazione amministrativa.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010 la causa fu rinviata su concorde richiesta delle parti profilandosi l’eventualità di una cessata materia del contendere.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2011 il Collegio, ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione immediata del giudizio, ha trattenuto la causa in decisione dandone avviso alle parti.

Il ricorso è improcedibile.

Il direttore generale del Ministero della difesa – Segretariato generale, Centro di responsabilità n. 3 – con decreto datato 16 dicembre 2010 n. 390 ha annullato il d.d. n. 2/151/2010 del 19/10/2010 con il quale il lotto n. 3 della gara in oggetto era stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. ICA SRO Capogruppo – E. MIROGLIO EAD al prezzo di Euro 3.649.290,00.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere e dare atto della cessata materia del contendere.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico del Ministero della difesa mentre possono eccezionalmente essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente società V. che si liquidano in Euro 2.000,00.

Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata ICA SRO Capogruppo – E. MIROGLIO EAD.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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