Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12731 Prove nuove Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.G. propose opposizione allo stato passivo del Fallimento della Edilcase s.n.c., dichiarato dal Tribunale di Catania, insistendo nella ammissione al passivo del suo credito per restituzione della somma di L. 18 milioni (oltre i.v.a., interessi e spese) da lui versata alla Edilcase il 24 dicembre 1987 in relazione ad un preliminare di acquisto di un garage, poi non seguito dal contratto di compravendita. Avendo il giudice delegato respinto la sua domanda perchè "priva di idonea documentazione giustificativa in originale o in copia autentica", l’opponente affermava di essere in possesso degli originali del compromesso e della fattura prodotti in fotocopia, deducendo che la fattura costituiva titolo valido per la prova dell’esborso delle somme. Il Fallimento Edilcase, costituitosi, contestava sia la conformità agli originali delle fotocopie prodotte sia in ogni caso l’opponibilità alla massa dei documenti stessi, in quanto privi di data certa a norma dell’art. 2704 cod. civ., e, quanto alla fattura, non quietanzata. Con sentenza depositata il 15.6.1999, il Tribunale di Catania rigettava la opposizione. 2.

Proponeva appello lo S., chiedendo in via istruttoria l’ammissione di interrogatorio formale del Curatore sulla circostanza della avvenuta annotazione della fattura nel Registro fatture della Edicase e facendo salva la istanza di esibizione di tale registro. La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in data 1 luglio 2004, rigettava il gravame. Evidenziate le ragioni in base alle quali la data certa della scrittura privata prodotta in sede di ammissione al passivo a prova del pagamento effettuato in favore del fallito deve essere accertata ai fini della efficacia del pagamento nei confronti della massa a norma della L. Fall., art. 44, osservava la Corte che nella specie la data delle due scritture private prodotte (contratto preliminare e fattura), la prima non autenticata e la seconda priva di sottoscrizione, non era certa non risultando alcuna delle circostanze indicate dall’art. 2704 cod. civ., comma 1, la cui ricorrenza era onere dell’opponente dedurre e provare. Onere che lo S. non aveva assolto ritualmente, atteso che, non risultando che il Registro fatture recasse, oltre la vidimazione iniziale, anche quella di chiusura, irrilevante doveva ritenersi la prova per interrogatorio formale sulla annotazione della fattura nel Registro, nonchè la produzione di copia del foglio n. 1 del Registro stesso recante tale annotazione; mentre la copia della dichiarazione I.V.A. 1988 della Edicase era stata prodotta tardivamente nel corso del giudizio di appello (nel quale pure, secondo la Corte, era ammissibile la acquisizione di una nuova prova documentale), anzichè in sede di costituzione. 3. Avverso tale sentenza lo S. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 29 settembre 2005, formulando due motivi. Resiste il Fallimento Edilcase con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1. Si impone innanzitutto, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo, lo S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., comma 3, artt. 2214 e 2215 cod. civ., nonchè contraddittoria o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Si duole della omessa considerazione delle ragioni, esposte nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, a sostegno della mancanza di vincolatività della vidimazione di chiusura del Registro fatture, trattandosi peraltro di piccolo imprenditore. Tali ragioni tuttavia non sono state indicate nel ricorso e tale carenza, non consentendo a questa corte di legittimità la delibazione in ordine al vizio denunciato senza ricorrere ad indagini integrative non consentite in questa sede, rende il motivo inammissibile per mancanza del requisito della autosufficienza (cfr. ex multis Cass. n. 17915/2010; n. 6023/2009; n. 6440/2007; n. 2977/2006).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., nonchè omessa o insufficiente motivazione, in relazione alla ritenuta inammissibilità della produzione in giudizio in appello della copia della denunzia ai fini IVA. Premesso che qualsiasi altro fatto, diverso da quelli indicati espressamente dall’art. 2704, prima parte e che sia idoneo a stabilire l’anteriorità della scrittura privata, può essere fonte di prova ai sensi della norma stessa, sostiene che l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che i documenti, quali prove precostituite, possono essere prodotti anche in appello. Il motivo si palesa infondato, essendo nella specie priva di rilevanza la distinzione – pur ormai superata nell’orientamento giurisprudenziale consolidato a seguito della nota pronuncia delle Sezioni unite n.8203/2005 – tra prove costituende e precostituite. La inammissibilità è stata infatti riferita dalla sentenza impugnata non già alla produzione del documento per la prima volta in appello, bensì alla produzione nel corso del giudizio di secondo grado, anzichè in sede di costituzione come prescritto dal codice di rito a pena di decadenza. E tale statuizione non merita censura, essendo conforme all’orientamento – già espresso da questa corte in molteplici pronunce antecedenti al citato arresto delle sezioni unite del 2005 (cfr. ex multis Cass. n. 6528/2004; n. 5463/2002; n. 7510/2001) ed in questo ribadito – che fonda le sue ragioni, da un lato, sul disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c. richiamati dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, e dall’altro sull’esigenza di concentrare, ancor più nel processo di appello, le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia successiva); esigenza che trova riscontro anche nella assenza di richiami, nelle disposizioni regolanti tale grado di giudizio, al disposto dell’art. 184 c.p.c..

4. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

5. Inammissibile infine deve dichiararsi il ricorso incidentale condizionato con il quale il Fallimento ha sottoposto a questa corte, per il caso di accoglimento del ricorso principale, una diversa motivazione della decisione a sè favorevole sulla base di due motivi, ritenuti assorbiti dal giudice di merito avendo attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. In tal caso, infatti, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole su tali questioni, fa difetto il presupposto della soccombenza, quindi l’interesse all’impugnazione, nel ricorso proposto dall’intimato, il quale potrebbe sempre riproporre le questioni stesse al giudice di rinvio, ove in accoglimento del ricorso principale la sentenza fosse cassata (cfr. ex multis Cass. n. 3796/2008; n. 12153/2006; n. 26264/2005).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna lo S. al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

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