Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-03-2011, n. 11715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con istanza depositata il 28.5.2009, B.L. domandava al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena da eseguire nei suoi confronti. Premetteva l’istante che lo stesso giudice dell’esecuzione con precedente ordinanza del 22.7.2007, depositata il successivo 22.8, aveva stabilito l’ammontare della pena da eseguire in complessivi anni 2, mesi 7 e giorni 5 di reclusione, senza tenere conto dei periodi di detenzione e di custodia cautelare da lui presofferti negli anni dal 1962 al 1975 presso la Casa Circ. di (OMISSIS) ed in osservazione preso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di (OMISSIS).

Chiedeva, quindi, che i suddetti periodi fossero conteggiati e portati a detrazione nella rinnovata determinazione della pena da eseguire.

Sull’istanza il tribunale Monocratico di Santa Maria Capua Vetere, con decisione datata 10.7.2009 resa in calce all’istanza, dichiarava non luogo a provvedere, motivando sull’assunto che le doglianze rappresentate investivano questioni già vagliate con il precedente provvedimento in data 22.7.2007, a fossero da far valere attraverso i rimedi impugnatori di cui all’art. 666 c.p.p., comma 6. 1.2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’avvocato Gianfranco Maliardo, difensore del B. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, adducendo a ragione i vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., lett. b) d e) in quanto l’oggetto della istanza depositata nell’interesse del B. il 23.5.2009 aveva contenuto diverso da quella oggetto della decisione emessa il 22.7.2009 dal giudice dell’esecuzione. Quel provvedimento riguardava, infatti, la correzione di un errore materiale relativo al computo della pena da eseguire a seguito dell’applicazione delle norme sull’amnistia e l’indulto succedutesi negli anni, mentre l’incidente di esecuzione proposto il 23.5.2009 aveva ad oggetto il riconoscimento dei periodi di carcerazione presofferti dal condannato ai fini della rideterminazione della pena da eseguire.

1.3.- Il Procuratore Generale, dott. Aurelio Galasso, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

2.1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La motivazione del provvedimento impugnato è del tutto incongrua ed conferente rispetto al petitum, l’ordinanza 22.7.2007, infatti, riguardava la rideterminazione della pena in relazione alle diverse leggi di concessione di amnistia e indulto che avevano trovato applicazione nei confronti del B. in relazione alla diverse condanne dallo stesso riportate ed in essa non era stata esaminata e decisa alcuna questione concernente l’eventuale scomputo, per fungibilità, dalla pena da eseguirsi di periodi di carcerazione pregressi già patiti dall’odierno ricorrente. L’istanza presentata il 23.5.2009, dunque, riguarda richieste diverse e nuove sulle quali il giudice dell’esecuzione doveva pronunciarsi.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e invia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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