Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 25-03-2011, n. 12203 Difensori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, avv. Arturo Cantiello, non iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, contro la sentenza 22 febbraio 2011 della Corte di appello di Napoli che ha disposto la consegna del L. allo Stato di Romania, per il reato di violazione di domicilio, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1) la vicenda processuale e la decisione definitiva della autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Risulta agli atti che il 14 gennaio 2011 L.M., nato in Romania il 25 gennaio 1983, è stato tratto in arresto perchè destinatario del mandato di arresto Europeo n. 6 emesso il 5 maggio 2007 dal Tribunale di Falticeni (Romania) in quanto condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di violazione di domicilio.

Tempestivamente e ritualmente sentito, il M., non contestava di identificarsi nella persona ricercata; dichiarava di essersi trasferito in Italia, dove attualmente lavora stabilmente e ivi risiede con tutta la famiglia, fin dal 2004, e di non aver partecipato al processo rumeno, dichiarava altresì di non acconsentire alla sua consegna allo Stato richiedente.

Convalidato l’arresto, veniva disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il reato per cui vi è stata condanna è consistito in una violazione di domicilio.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Falticeni da atto della presenza dell’incolpato e della sua sostanziale ammissione dei fatti.

Proposto appello, senza indicazione scritta dei motivi, l’impugnazione, sentito il difensore d’ufficio, è stata dichiarata infondata dall’autorità giudiziaria di Romania.

2.) i motivi di ricorso e le ragioni della decisione di inammissibilità.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della mancata valutazione da parte della Corte di appello della possibilità, da parte del ricorrente, di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In proposito si cita la sentenza 227/2010 della Corte costituzionale la quale ha di fatto concesso al cittadino straniero, comunitario e dimorante in Italia, che si sia rifiutato di essere consegnato, di scontare la pena in Italia e si fa presente che la richiesta di espiazione della pena in Italia sarebbe stata oggetto di discussione già in sede di convalida dell’arresto ma non sarebbe stata più coltivata avanti alla Corte di appello.

Il motivo, per quanto sopra indicato, risulta proposto da avvocato non abilitato all’esercizio della difesa presso questa Corte di legittimità.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso, considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la causa di inammissibilità dell’impugnazione, sottoscritta dal solo avvocato, non abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori è "originaria", sicchè non può svolgere alcuna sanatoria l’avvenuta nomina e l’attività professionale di un difensore d’ufficio – nella specie l’avv. Natale Fusaro – iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 300,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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