Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 25-03-2011, n. 12202 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 gennaio 2011, la Corte di appello di Trento, Sez. distaccata di Bolzano, dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta dell’autorità giudiziaria ungherese di consegna di M.R., per il suo perseguimento penale per il reato di traffico illecito di stupefacenti, commesso in epoca prossima al 16 febbraio 2005. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il M. per il tramite dei suoi difensori, con il quale denuncia la mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto per cui procedere alla consegna, in quanto la stessa è stata disposta senza aver acquisito il provvedimento cautelare interno, la cui trasmissione era stata richiesta, senza esito, al fine del decidere dall’autorità giudiziaria italiana. La suddetta omissione avrebbe determinato gravi carenze della motivazione sulla sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla consegna, risolvendosi la stessa in affermazioni generiche e stereotipate.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve preliminarmente osservarsi che, come già affermato più volte da questa Corte, non è ostativa alla consegna l’omessa acquisizione da parte della corte d’appello del provvedimento restrittivo "interno" in base al quale il mandato di arresto Europeo è stato emesso, quando il controllo dell’autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione (art. 18, lett. t) ed ai gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma 4) possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall’autorità dello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, dep. 30/12/2010, Chaoui, Rv. 248972).

E’ altresì principio consolidato che, una volta trascorso inutilmente il termine fissato, ai sensi della L. 25 aprile 2005, n. 69, art. 16, comma 1, per la ricezione dalla autorità giudiziaria straniera delle informazioni integrative, la corte di appello non sia obbligata a respingere la richiesta di consegna, qualora sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per decidere allo stato degli atti (tra le tante, Sez. 6, n. 40412 del 26/10/2007, dep. 31/10/2007, Aquilano, Rv. 237427).

Pertanto, correttamente la Corte territoriale, una volta ricevuta la notizia che il mandato di arresto Europeo, in base al diritto interno dello Stato di emissione, veniva a sostituire a tutti gli effetti il provvedimento cautelare interno, ha provveduto allo stato degli atti, sulla base della documentazione già trasmessa dall’autorità straniera, dando contezza, con motivazione sintetica ma sufficiente, dell’esito positivo del controllo effettuato su di essa, ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge per la consegna del M..

Le lacune nella documentazione presente agli atti di cui si duole la difesa (assenza di un provvedimento sottoscritto da un giudice, motivato quanto ai gravi indizi di colpevolezza) sono del tutto inesistenti.

Dall’esame del mandato di arresto Europeo, che questa Corte può effettuare, essendo giudice anche del merito, risulta invero che detto provvedimento è stato emesso da un’autorità giudiziaria (il Tribunale di Pecs) ed è motivato, in quanto da ragione dell’arresto del M. attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a suo carico (cfr. Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235349).

E’ stato evidenziato infatti che, nell’ambito di un’indagine su traffici di stupefacenti, erano state fermate due persone in possesso di droga, che avevano indicato il M., riconoscendolo attraverso una individuazione fotografica, quale loro fornitore. Quest’ultimo, raggiunto dagli agenti di polizia, si sottraeva all’arresto, dandosi alla fuga.

Tale esposizione soddisfa il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, il cui controllo, come è stato più volte affermato da questa Corte, deve limitarsi a "verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (cfr. Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235348).

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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