Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 25-03-2011, n. 12200 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 16 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice d’appello, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’istanza di D. P.D., indagato per il delitto continuato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (spaccio al minuto di hashish e cocaina), diretta a ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3, per svolgere il lavoro di banconista presso un esercizio commerciale.

Il Tribunale ha osservato che le pressanti esigenze socialpreventive non permettevano di concedere l’autorizzazione richiesta, poichè il lavoro indicato, ponendo il richiedente a contatto con il pubblico, avrebbe con ogni probabilità favorito la ripresa dei collegamenti con l’ambiente criminale dello spaccio degli stupefacenti.

Contro la decisione ricorre l’indagato, il quale denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa sarebbe compatibile con l’esecuzione dei controlli affidati alla polizia giudiziaria e con le esigenze cautelari, non particolarmente gravi atteso lo stato di incensuratezza, l’assenza di precedenti giudiziari e il tempo trascorso dal reato. p.2. I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati, perchè i giudici del merito hanno indicato le ragioni che ostano all’autorizzazione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perchè sollecitano una valutazione sulla gravità delle esigenze cautelari e sulla loro compatibilità con il tipo di lavoro indicato, che esula dalla cognizione propria del giudice di legittimità.

Il ricorso, dunque, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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