Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 25-03-2011, n. 12197 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.I. ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 c.p. e, con unico motivo, impugna la decisione con cui la Corte ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. Premesso che il 10.5.2007 era stato emesso decreto di irreperibilità, che il successivo 16.5.2007 era pervenuta in cancelleria una nota dei carabinieri che comunicava il luogo di attuale dimora dell’imputata e che il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica in tale luogo, la ricorrente sostiene che si verserebbe nella fattispecie della mancata citazione dell’imputato, perchè la notificazione con il rito degli irreperibili era nulla conoscendosi il luogo ove ella era reperibile, mentre la successiva notifica, disposta nel luogo di dimora indicato dai carabinieri ed eseguita col mezzo postale, non poteva dirsi andata a buon fine perchè non risultava essere pervenuta all’ufficio la ricevuta di ritorno del piego raccomandato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dall’esame degli atti risulta che, emesso il decreto di irreperibilità, il verbale dell’udienza in cui fu disposto il rinvio insieme al decreto di citazione a giudizio furono trasmessi all’ufficiale giudiziario, al quale pervennero il 12.5.2007 (v. annotazione sul frontespizio del verbale di udienza, f. 44).

Successivamente, e precisamente il 17.5.2007, giunse al tribunale l’informativa dei carabinieri sul luogo di dimora dell’imputata, e il giudice, nell’intento di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, dispose che la notificazione fosse ripetuta nel luogo comunicato.

Orbene la prima notificazione si è perfezionata il 21.5.2007 con la consegna dell’atto nelle mani del difensore d’ufficio avv. Cimino, ed è sicuramente valida perchè preceduta da un regolare decreto di irreperibilità e disposta prima che pervenisse all’ufficio la notizia del luogo di dimora dell’imputata.

Il difensore, all’udienza fissata, nulla ha dedotto in ordine alla mancata comparizione della propria assistita e, quindi, il giudice ha legittimamente dichiarato la contumacia. Va aggiunto che il difensore comparso in udienza ha depositato il mandato difensivo sottoscritto il giorno precedente e la contestuale procura speciale a richiedere i riti speciali, fornendo così la dimostrazione documentale che l’imputata conosceva la data dell’udienza e aveva rinunciato a comparire, incaricando il difensore di chiedere per suo nome e conto il giudizio abbreviato.

Il ricorso è dunque inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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