Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2011, n. 12910 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5/7 – 4/9/07 la Corte d’Appello di Catanzaro accolse l’appello proposto il 19/4/04 dall’Inps avverso la sentenza n. 26/2004 del giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, che aveva riconosciuto a C.A., bracciante agricola, il diritto a percepire l’indennità di maternità per astensione obbligatoria in relazione al parto del 12/8/91, condannando l’istituto alla erogazione della relativa prestazione, e per l’effetto riformò la sentenza impugnata, con rigetto della domanda e compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte d’appello addivenne a tale decisione dopo aver accertato che era fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps e che nemmeno era stata provata la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo tra la ricorrente e suo cognato M.N..

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la C., la quale affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso l’Inps.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la C. denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 2938 c.c., dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 416 c.p.c., comma 2, oltre che la nullità della sentenza impugnata.

In particolare, la ricorrente sostiene che in primo grado l’eccezione di prescrizione era stata dedotta genericamente dall’Inps, tale dovendosi interpretare l’espressione "assenza di validi atti idonei ad interrompere la prescrizione" adoperata dalla difesa dell’ente in quella fase del giudizio nell’intento di sostenere la sua linea difensiva, mentre solo nel successivo giudizio di appello l’eccezione di cui trattasi fu prospettata in maniera specifica; in effetti, secondo la ricorrente, l’Inps aveva omesso, in prime cure, di specificare l’esatto periodo in cui era sarebbe intervenuta la prescrizione annuale prevista dalla L. 11 gennaio 1943, n. 138, mentre solo in appello l’ente aveva chiarito che tra la data dell’ultimo atto interruttivo (6/4/95) e la notifica del ricorso introduttivo (29/9/96) era decorso un periodo superiore all’anno.

Quindi, secondo tale assunto, l’Inps era incorso in appello nella preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, avendo per la prima volta eccepito nei dovuti termini la prescrizione, per cui il giudice non avrebbe potuto nemmeno esaminarla, in quanto nuova, finendo diversamente per violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato sancito dall’art. 112 c.p.c..

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi della valutazione del materiale probatorio da parte del giudice d’appello ed in particolare della eccessiva rilevanza data al contenuto dei verbali ispettivi rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo datore di lavoro in sede di ispezione e da alcuni testi nel corso dell’istruttoria sulla natura subordinata del rapporto lavorativo. Il ricorso è infondato.

Anzitutto, per quel che concerne il primo motivo di doglianza, non può non rilevarsi che è fondata l’osservazione della difesa dell’Inps allorquando la stessa sostiene che non era da considerare affatto generica l’eccezione con la quale a pagina 2 della memoria difensiva di primo grado aveva dedotto "la prescrizione estintiva annuale ( L. 11 gennaio 1943, n. 138) del preteso diritto all’indennità per astensione obbligatoria".

Si conviene, pertanto, con la difesa dell’ente previdenziale che era sufficiente che la stessa si limitasse ad eccepire la prescrizione, atteso che spettava poi al giudice verificare quale fosse quella applicabile e se realmente sussisteva una tale causa estintiva del diritto.

Va, inoltre, osservato che la precisazione fatta in appello dall’Inps col richiamo all’ultimo atto interruttivo della prescrizione del 6 maggio 1995 rispetto alla notifica del ricorso di primo grado del 29 agosto 1996, al fine di perorare la tesi della maturata prescrizione annuale del diritto già eccepita in prime cure, non può essere assimilata, come tenta di sostenere l’odierna ricorrente, ad una eccezione nuova, come tale inammissibile.

Invero, si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. lav. n. 16573 del 23/8/2004) che "in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una "quaestio iuris" concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l’errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonchè alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere – dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da ultrapetizione la sentenza di merito in cui, a fronte di una eccezione di prescrizione del diritto di un lavoratore affetto da ipoacusia a conseguire la rendita per malattia professionale, il giudice di merito aveva ritenuto fondata l’eccezione, indicando una decorrenza del termine iniziale successiva rispetto a quella indicata dall’Inail)".

Quanto alle doglianze del secondo motivo di censura vi è da rilevare che le stesse investono il merito della valutazione probatoria che, invece, è correttamente e congruamente motivata e si risolvono in una semplice contrapposizione della interpretazione di parte delle prove orali diretta ad un inammissibile riesame del merito; in ogni caso, il giudice d’appello non si limitò affatto a porre a base del proprio convincimento i soli rilievi degli accertamenti ispettivi, in quanto valutò anche le dichiarazioni rese dall’appellata nel libero interrogatorio ed osservò, altresì, che le dichiarazioni dei testi si rivelavano prive di valenza in ordine al dedotto rapporto di lavoro per l’anno 1991, giacchè questi ultimi si erano riferiti indistintamente ad un periodo lavorativo comprendente anni precedenti e successivi al 1991; infine, non era stata fornita la dimostrazione dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 51 giornate e la sussistenza degli altri elementi tipici della subordinazione, quali la direzione ed il controllo datoriale.

Si è, infatti, stabilito al riguardo (Cass. Sez. Lav. n. 11933 del 7/8/2003) che "l’esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata".

Nè può sfuggire, infine, che in ordine al secondo motivo di doglianza non risulta nemmeno esposto un momento di sintesi omologo al quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (C. sez. un. n. 20603 dell’1/10/2007) hanno chiaramente statuito che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)." Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato nel corso del 1996.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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