Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2011, n. 12909 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso del 5/10/92 F.G. ottenne dal Pretore di Chieti il parziale accoglimento della domanda diretta all’annullamento della revisione della rendita operata dall’Inail, che gli aveva ridotto la percentuale del danno da tecnopatia dal 68% al 15% dopo aver modificato l’originaria diagnosi di silicosi in silicatosi, e, conseguentemente, l’istituto assicuratore fu condannato a costituirgli tale rendita nella misura del 45%.

L’Inail impugnò la sentenza sostenendo di aver operato una rettifica per errore, mentre l’assicurato propose appello incidentale per vedersi ricostituita la rendita nell’originaria misura del 68%.

Il Tribunale di Chieti, in applicazione del D.Lgs n. 38 del 2000, art. 9 nel frattempo entrato in vigore, ritenne illegittima la rettifica della rendita, in quanto l’Inail era incorso nella decadenza decennale dal potere di rettifica.

A seguito di ricorso in cassazione dell’Inail, la Corte di legittimità annullò la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila,giacchè, fermo restando che ai provvedimenti di rettifica adottati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione ai commi 5, 6 e 7, continuava a trovare applicazione la precedente disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5, che consentiva la rettifica di cui trattasi senza limiti temporali, doveva scrutinarsi, tuttavia, la eventuale ricorrenza delle condizioni per applicare il D.L. n. 115 del 2005, art. 14 vicies quater nel frattempo entrato in vigore e convertito nella L. n. 168 del 2005; in effetti, considerato il fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, quest’ultima norma aveva stabilito, in presenza di determinati requisiti reddituali, la conservazione del trattamento ottenuto in forza delle predette disposizioni che erano state travolte dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 191 del 2005.

A seguito di riassunzione del giudizio da parte del F., il giudice del rinvio accolse l’appello dell’Inail ed in riforma della sentenza di primo grado rigettò la domanda del ricorrente, compensando le spese di tutti i gradi del giudizio. La Corte d’appello abruzzese addivenne a tale decisione sulla base del seguente ragionamento: la fattispecie in esame concerneva una ipotesi di rettifica per errore adottata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000,che non soggiaceva, perciò, ai termini di decadenza inizialmente previsti con efficacia retroattiva dal’art. 9 dello stesso D.Lgs. con disposizione dichiarata, poi, per tale verso incostituzionale; nè poteva applicarsi la disposizione di salvaguardia delle prestazioni già erogate dall’Inail ed oggetto di precedenti rettifiche di cui al D.L. n. 115 del 2005, art. 14 vicies quater in quanto la condizione prevista a tal fine da quest’ultima norma era rappresentata dal fatto imprescindibile che l’assicurato avesse già ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica, mentre ciò non era avvenuto nel caso in discussione, ancora "sub judice".

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il F., il quale affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura. Resiste con controricorso l’Inail.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, riferendosi al fatto che in applicazione del principio di diritto stabilito da questa Corte il giudice d’appello si sarebbe limitato ad accogliere il ricorso dell’Inail, dopo aver verificato l’insussistenza della ipotesi di decadenza dal potere di rettifica, senza tener conto, tuttavia, della necessità di riesaminare nel merito la domanda proposta in sede di riassunzione, vale a dire quella facente leva sulla richiesta di mantenimento della rendita del 68% in godimento prima ancora che nel marzo del 1992 venisse ridotta al 15% dall’istituto assicuratore.

Secondo il ricorrente, l’importanza di un tale mancato accertamento, da riferire al momento della revisione, si rivela ancor più evidente per la ragione che in primo grado era risultata una sua inabilità del 45%, riconducibile a diagnosi di silicosi polmonare, mentre in appello era stato accertato dal Ctu un grado di inabilità de 20%, sempre per silicosi e non per broncopneumopatia, per cui ci si sarebbe dovuto porre il problema di verificare se si era trattato realmente di errore e non, piuttosto, di un miglioramento, stante anche la diversità dei relativi termini legali connessi alla praticabilità dell’una o dell’altra ipotesi. Il motivo è infondato.

Invero, il ricorrente avrebbe preteso un esame, in sede di rinvio, del diritto alla rendita nella entità indicata sin dall’atto introduttivo del giudizio, ignorando, però, che l’adottato provvedimento di rettifica della stessa rendita da parte dell’Inail, alla luce della riconosciuta applicabilità della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, comma 5 rappresentava un antecedente logico-giuridico, come tale non discutibile, della sentenza rescindente, che aveva rinviato gli atti alla Corte d’appello affinchè esaminasse esclusivamente la questione della operatività della speciale clausola di salvaguardia, prevista dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 vicies quater in favore di quei soggetti che versavano in determinate condizioni reddituali normativamente prefissate e che avessero chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni loro erogate dall’Inail.

Correttamente il giudice del rinvio ha rilevato la inoperatività, nel caso di specie, di quest’ultima norma, posto che era ancora "sub iudice" la questione della rettifica della rendita, per cui era da escludere che vi fosse stato un provvedimento ottenuto per effetto di un riesame della rettifica, condizione, questa, preliminare alla verifica delle condizioni reddituali contemplate dallo "ius superveniens" per il mantenimento delle prestazioni erogate dall’Inail. Nè su questo specifico punto della decisione vi sono motivi di censura.

Tra l’altro, nemmeno coglie nel segno il richiamo operato al D.P.R. n. 1124 del 1965, art 137 che concerne le diverse ipotesi di revisione e non quelle di rettifica per errore, come quella oggetto di causa.

Infine, il quesito appare formulato in maniera inconferente laddove pretende di accertare se il giudice di rinvio debba pronunziarsi su tutte le domande, ivi comprese quelle subordinate, atteso che una simile prospettazione trascura il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che non può estendersi a questioni non valutate dalla sentenza rescindente: infatti, nel caso di specie, era stata accertata in sede rescindente la violazione del principio di diritto per il quale ai provvedimenti di rettifica, adottati prima della entrata in vigore della norma di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, commi 5, 6 e 7, dichiarata incostituzionale, continuava ad applicarsi la disciplina prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 55, comma 5 e la stessa Corte aveva, altresì, indicato chiaramente la necessità di verificare la ricorrenza delle particolari condizioni contemplate dallo ius superveniens di cui al D.L. n. 115 del 2005, art 14 vicies quater convertito nella L. n. 168 del 2005. Entro questi precisi ambiti si è esattamente svolto il giudizio di rinvio, per effetto del quale si è accertato che di fatto l’assicurato non aveva ancora ottenuto un provvedimento giudiziale di riesame della rettifica, condizione, questa, imprescindibile per la disamina dei requisiti reddituali contemplati dal predetto "ius superveniens" ai fini della salvaguardia del principio di affidamento per coloro che già percepivano prestazioni erogate dall’Inail ed oggetto di provvedimenti di rettifica.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato il 5/10/1992.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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