Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15752 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

La società non sì è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che non risulta che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, assume che il giudice tributario avrebbe erroneamente ritenuto che sull’amministrazione gravi l’onere di provare la durata del rapporto di lavoro e che viceversa gravi sul datore di lavoro l’onere di provare che la lavoratrice in nero era intenta a lavorare solo in via occasionale.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice tributario ha infatti ritenuto, con congrua motivazione, che mancasse del tutto la prova – gravante, questa si, sull’Ufficio – che la persona rinvenuta nei locali della società fosse una lavoratrice. Il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, che ha consentito al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro è iniziato successivamente al 1 gennaio, ed ai conseguenti principi sul riparto dell’onere probatorio riguardo alla durata del rapporto di lavoro irregolare è pertanto del tutto inconferente";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettati;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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