Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 25-03-2011, n. 12193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota in data 28.01.2011 il Ministro della Giustizia trasmetteva richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata in data 20.12.2010 dalle autorità Giudiziarie della Repubblica di Albania, ed in particolare dalla Procura del Distretto di Valona, per la designazione della Corte d’appello competente per l’esecuzione, ex art. 724 c.p.p., trattandosi di atti che devono essere compiuti in più distretti di corti d’appello. Dalla documentazione inviata risulta, invero, che il procedimento è a carico di tale I.P., per la ditta "I BEK 2", per contrabbando e che gli atti richiesti riguardano località ricadenti nei distretti della Corti d’appello di Lecce, Napoli e Bologna.

2. Deve essere indicata la competenza della Corte d’appello di Napoli. Ed invero, in materia, è criterio ragionevole di questa Corte di legittimità – peraltro conforme al chiaro dettato normativo – adottare in principalità il parametro relativo al numero degli atti richiesti e sussidiariamente, in caso di parità, quello connesso all’importanza degli stessi. Orbene, applicando nella fattispecie tali criteri, poichè gli atti da compiere risultano in pari numero, ma il Distretto di Napoli risulta interessato da attività più rilevante (anche escussione testimoniale), va indicata la competenza della Corte napoletana.

La rogatoria va quindi assegnata alla competenza della Corte d’appello di Napoli (che, ovviamente, potrà poi delegare l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 c.p.p.).
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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