Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 25-03-2011, n. 12191

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Dott. RIELLO Luigi che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 31.03.2010 la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la domanda di revisione proposta da P. R. avverso il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Pretore di Potenza in data 22.02.1995 per il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, fatto del (OMISSIS).

L’istante intendeva provare in revisione che il coltello, per il cui porto era stato condannato, non era a scatto e che il porto stesso era giustificato dalle necessità dell’azienda agricola. Rilevava però l’anzidetta Corte come non potesse essere effettuata la richiesta perizia sull’arma, in quanto risultava già essere stata distrutta, e come non potesse ammettersi la chiesta testimonianza dei genitori di esso condannato per deporre sulla -solo ora- assunta giustificazione al porto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) il verbale di sequestro descriveva l’oggetto incriminato come "coltello a scatto multiuso"; b) non vi era adeguata motivazione in ordine all’esclusione della novità della prova; c) la giustificazione al porto era ragionevole in relazione all’attività lavorativa in agricoltura.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 21.02.2011 la difesa del P. depositava memoria di replica con la quale ribadiva le proprie tesi e richieste.

5. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero deve essere dapprima rilevato come, trattandosi della chiesta revisione di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., la prova nuova dovrebbe incentrarsi sulla ricorrenza di causa evidente d’innocenza ex art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 8957 in data 04.12.2006, Rv. 235490, Tambaro), situazione palesemente non sussistente nella presente vicenda processuale e neppure dedotta – in tali termini – dal ricorrente.

Va poi rilevato come l’istanza sia in sostanza diretta, in modo altrettanto inammissibile, non già a provare l’innocenza del ricorrente, come esige l’art. 631 c.p.p., ma a qualificazione diversa del reato ( L. n. 110 del 1975, art. 4 anzichè art. 699 c.p.). In tal senso deve essere ritenuta l’inammissibilità logico-giuridica anche del profilo che intenderebbe provare, con testimonianze da assumere in sede di revisione, che il porto del coltello in questione sarebbe stato in allora giustificato, posto che sia giurisprudenza del tutto pacifica (sempre in ordine alla contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex art. 4 nel cui ambito l’istante intende ricondurre la condotta) che tale giustificazione, richiesta dalla legge, non può che essere riferita all’attualità da verificare al momento dell’avvenuto controllo e nel concreto, e non a dedotte condizioni generali (quali il prospettato uso in agricoltura) che si intenderebbe provare ex post.

Tali assorbenti considerazioni, che si aggiungono a quelle espresse dalla Corte territoriale, inducono la totale infondatezza del proposto ricorso.

L’impugnazione è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (cfr. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente P. R. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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