Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15751 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

" S.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, ma ha depositato atto di costituzione.

Il contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, – è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che non risulta che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo, complesso motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione del principio del favor rei, assumendo, da un lato, che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata solo per un giorno anzichè dal 1 gennaio dell’anno in corso e, dall’altro, che avrebbe dovuto comunque applicarsi la sanzione più favorevole di cui alla L. n. 248 del 2006.

Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio, correttamente il giudice tributario ha ritenuto che la sanzione andasse commisurata al periodo dal 1 gennaio, non avendo la datrice di lavoro assolto tale onere probatorio.

Il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, è d’altro canto applicabile alle sole sanzioni in materia tributaria, cosicchè nella materia del lavoro resta fermo il principio generale della irretroattività della legge (cfr. Cass. 24053/04)";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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