Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 25-03-2011, n. 12190 Sentenza contumaciale

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del PG Dott. DI POPOLO Angelo che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza emessa de plano dalla Corte d’assise d’appello di Milano in data 10.02.2010, veniva dichiarata inammissibile l’istanza di restituzione in termine proposta ex art. 175 c.p.p. da L. K., rimasto contumace e latitante nei vari gradi del processo ordinario di cognizione, rilevato che non vi era prova che il predetto avesse presentato la domanda entro il termine, previsto per legge, di giorni trenta dalla conoscenza della sentenza di condanna.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) illegittimità della decisione, presa inaudita altera parte senza effettivo contraddittorio partecipato; b) non spettava alla parte provare la tempestività dell’istanza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Quanto, invero, alla prima questione proposta (v. sopra sub 2.a) deve essere rilevato come questa Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 14991 in data 11.04.2006, Rv. 233418, De Pascalis), abbia già statuito che nel procedimento camerale per la restituzione nel termine, sulla domanda dell’interessato ex art. 175 c.p.p., il giudice competente provvede de plano (e dunque senza contraddittorio partecipato ex art. 127 c.p.p.). Trattasi di principio, che va qui confermato, al quale si è correttamente attenuta la Corte territoriale. Non sussiste, pertanto, la lamentata nullità d’ordine procedurale.

Altrettanto è a dirsi in merito alla seconda questione proposta dal ricorrente (v. sopra sub 2.b), posto che è principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui è l’interessato, che invoca la restituzione nel termine, a dover provare (con il corredo della relativa documentazione o l’indicazione dei diversi elementi dimostrativi) di essere nelle condizioni di legittimazione indicate dalla norma, e dunque di avere avuto conoscenza della sentenza di condanna da non più dei trenta giorni previsti (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 8446 in data 15.02.2007, Rv. 235685, Hrustic; Cass. Pen. Sez. 2, n. 5443 in data 22.01.2010, Rv. 246437, Sadraoui; ecc). Nella presente vicenda il L. ha sempre e solo indicato in modo del tutto generico una sua conoscenza "recente", senza migliore specificazione, nè offrendo in alcun modo elementi di riferimento temporale.

Anche sul punto, pertanto, l’impugnata ordinanza risulta immune dalle sollevate censure.

Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve dunque essere rigettato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente L.K. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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