Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-06-2011, n. 12901 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.L. e C.M.G., proprietari di un fabbricato nel comune di (OMISSIS) proponevano davanti al tribunale regionale delle acque Pubbliche presso la corte di appello di Roma opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di tale immobile nei confronti del Comune di Roma e della s.p.a. ACEA. Assumevano gli opponenti che l’indennità era stata liquidata con riguardo ai valori agricoli medi delle sole aree ablate, considerate inedificabili e senza tener conto dei fabbricati esistenti, per cui richiedevano una più congrua liquidazione.

Il TRAP accoglieva la domanda, maggiorando la liquidazione dell’indennità, tenendo conto anche del fabbricato.

Avverso tale sentenza proponevano appello l’Acea ed il Comune di Roma. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo parzialmente l’indennità liquidata dal primo giudice. Per la parte che ancora interessa va osservato che gli appellati avevano sostenuto che la procedura espropriativa era nulla per essere i beni acquisiti dal l’Acea sottoposti ai diritti di uso civico dei cittadini del Comune di (OMISSIS), in base ai quali detto Comune aveva rilasciato licenza edilizia al dante causa di G., per cui la procedura ablativa era illegittima, come chiarito dalla sentenza n. 16/2008 della corte di appello di Roma, sez. usi civici. Riteneva sul punto la sentenza impugnata che era da rigettare la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., poichè non vi era pregiudizialità tra a presente causa e quella di cui al processo definito dalla Corte di appello di Roma, con sentenza non ancora passata in giudicato, in quanto "tale pronunzia è relativa ad altre aree soggette ad usi collettivi, site nei fogli 10 ed 11 del C.T. di Arsoli, mentre le aree di cui all’attuale giudizio si trovavano nel fol. 8".

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.L., G., C., P. ed I..

Resistono con rispettivi controricorsi Acea s.p.a. ed il Comune di Roma.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e l’error in procedendo per aver il TSAP rigettato l’istanza di sospensione del presente procedimento, per pregiudizialità necessaria del procedimento di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, n. 16/2008, non ancora passata in giudicato. Secondo la ricorrente la sentenza va "annullata per difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia nell’essere il fondo dei G. in ambito del fol. 8 del ct. di (OMISSIS) interamente gravato di uso civico". 2.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio motivazionale, avanzata dal Comune di Roma, sul rilievo che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200 prevede la possibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche esclusivamente per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Infatti, l’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, statuisce che le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 3 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Ciò comporta che anche contro le sentenze del TSAP è ammesso il ricorso per cassazione per vizio motivazionale nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.2. Infondata è l’eccezione della s.p.a. Acea, secondo cui il ricorso è intempestivo, in quanto sarebbe decorso oltre un anno e 45 giorni tra il deposito della sentenza (13 luglio 2009) e la notifica del ricorso (12 ottobre 2010).

Va premesso che l’art. 327 c.p.c., comma 1, trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tenuto conto che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, comma 1, testo unico sulle acque pubbliche, rinvia, per la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la successiva notifica della sentenza che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183 (Cass. S.U. 5.10.2009, n. 21197).

Nella fattispecie il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., pari ad anni uno e giorni 46, non era decorso al momento della proposizione del ricorso.

3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il TSAP ha negato la pregiudizialità – in relazione a questo giudizio – di quello pendente davanti alla Corte di appello sia per la diversità delle aree che per l’irrilevanza della questione proposta di presenza di usi civici sui terreni in questione (posto che dal riconoscimento di uso pubblico non sarebbe derivato altro che la carenza di titolarità dei G. a richiedere la contestata indennità).

3.2. Il ricorso non soddisfa il requisito dell’autosufficienza.

Infatti, come è giurisprudenza pacifica di questa Corte, la parte, che deduce il vizio di carenza di motivazione, ha l’onere di indicare in modo autosufficiente (non solo "per relationem", bensì con specificazione completa ed idonea a consentire, attraverso il solo ricorso e senza rendere necessario l’esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni) gli elementi di cui lamenta l’omessa o insufficiente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito) e nella loro rilevanza processuale (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione) al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisività (Cass. 13/04/2000, n. 4759).

3.3. Nella fattispecie il difetto di motivazione è stato eccepito con generico riferimento alla consulenza tecnica, senza trascrivere nel ricorso le parti rilevanti , su cui si basa l’argomentazione svolta nel ricorso. Peraltro manca l’indicazione dei lotti di terreno che, per essere presenti in questo giudizio ed in quello di cui alla C.A. di Roma, sezione usi civici, integravano la situazione di pregiudizialità, che rendeva necessaria la sospensione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dai resistenti, e liquidate, per ciascuno, in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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