Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12040 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/02/2010 il Tribunale di Massa in composizione monocratica applicava a N.M., imputato in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 113, comma 13 e art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, la pena di mesi tre di arresto ed Euro 1600 di ammenda, con la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di Euro 3485,70 di multa, ditalchè la pena finale veniva ad essere determinata in Euro 5.085,70 di multa, con i doppi benefici di legge.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento con rinvio, previa emissione da parte del Tribunale di Massa di decreto di sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla successiva confisca.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

manifesta illogicità della motivazione che risulta dal testo della stessa sentenza ( art. 606 c.p.p., lett. e);

inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex artt. 606 e 608 cod. proc. pen.: art. 81cpv cod. pen. e art. 186 C.d.S..

Secondo il Procuratore Generale ricorrente non sussiste l’identità del disegno criminoso tra i due reati contestati al prevenuto, in quanto lo stesso non può essere desunto, come ritiene la sentenza impugnata dalla circostanza che i due reati sono stati accertati nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

Inoltre il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo condotto da N.M., in quanto la stessa è obbligatoria nell’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Per quanto attiene al primo motivo lo stesso non appare fondato, in quanto il giudice ha implicitamente ritenuto la natura dolosa delle due contravvenzioni contestate al prevenuto, e cioè la guida senza patente e la guida in stato di ebbrezza e, pertanto, ha ritenuto che le stesse, che sono state accertate nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, siano state compiute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice avrebbe infatti dovuto disporre la confisca del veicolo condotto da N. M.. Infatti nel caso in cui sia ritenuta la penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la confisca del veicolo è obbligatoria e prescinde sia dall’accesso al rito alternativo, sia dalla concessione della sospensione condizionale della pena. Nè del resto emerge (il giudice di prime cure non ha motivato in proposito) che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo. Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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