Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12039 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

carlo del foro di Roma, il quale si associa alle conclusioni del P.G..
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 febbraio 2010 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica dichiarava D.C.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data 12.03.2008, la propria autovettura in stato di ebbrezza manifesta che si poteva desumere dal suo aspetto, dal suo comportamento e dal possesso di una certa quantità di bevanda alcolica e, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, capo a), lo condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Avverso tale sentenza D.C.A. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio ad altra sezione del tribunale di Napoli.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla pena accessoria inflitta, in quanto il Tribunale lo aveva condannato per l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (ipotesi che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi),ma poi gli aveva comminato la predetta sospensione per la durata di un anno, richiamandosi però all’art. 186 C.d.S., lett. c).

Tanto premesso, osserva la Corte che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del C.d.S. in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

Nell’odierna fattispecie, trattandosi di ubriachezza sintomatica, come si evince chiaramente dalla lettura del capo di imputazione, ricorre appunto l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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