T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 2559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono soci della Cooperativa Edilizia "P.D." costituita nel 1990 e formata esclusivamente da militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle FF.AA. e alla Polizia.

A tale Cooperativa, retta dai principi della mutualità e disciplinata dalla pertinente normativa tra cui, prioritariamente, il RD 28.4.1938, 1165, veniva ammesso a far parte, nel 1999, in qualità di socio, il Sig. U.V., il quale, per un periodo di tempo dal 13.12.2000 al 21.10.2001, ricopriva anche l’incarico di Presidente del CdA della Cooperativa stessa.

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e di delibera assembleare del 10.7.2002 il Sig. Virgulto veniva tuttavia dichiarato decaduto dalla posizione di socio, per non aver comprovato il pieno possesso dei requisiti di appartenenza alla cooperativa (appartenenza alle FF.AA. e di Polizia, in servizio o in quiescenza).

Al riguardo il Virgulto non proponeva rituale opposizione giurisdizionale avverso la determinazione di decadenza, ma presentava comunque un esposto alla Direzione per l’Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lamentando di essere stato illegittimamente escluso dalla predetta compagine sociale e segnalando, al contempo, una serie di irregolarità gestionali della Cooperativa e la mancata tempestiva occupazione degli alloggi da parte di alcuni soci.

Prospettava, tra l’altro, l’interessato, in ordine ai requisiti posseduti, di essere pensionato dal 1986 con un’anzianità contributiva di 32 anni ottenuta ricongiungendo al periodo di lavoro come pilota civile quello di 16 anni, 10 mesi e 22 giorni relativi al rapporto intercorso con il Ministero della Difesa Aeronautica, dall’8.5.1951 al 29.3.1968.

Sull’esposto suddetto, previa memoria della Cooperativa, si pronunciavano le Commissioni (Regionale e Centrale)di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare, la prima con declaratoria di non luogo a provvedere per carenza di potere e la seconda (in data 7.4.2003) senza esprimersi nel merito (non avendo il ricorrente fatto ricorso ai rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela della sua posizione) pur rilevando una serie di anomalie gestionali della cooperativa.

La questione, rimessa nuovamente in data 5 e 24.12.2003 alla Commissione Centrale da parte del Ministero (cui erano pervenute memorie aggiuntive del Sig. Virgulto) ai fini dell’eventuale nomina di un Commissario governativo, ai sensi dell’art. 127 del RD n. 1165/38, sfociava in un’ispezione amministrativa la cui relazione conclusiva dell’ispettore ministeriale, datata 3.4.2006, sottolineava, in particolare, la situazione del socio Virgulto dichiarato decaduto (avendo ritenuto la cooperativa non sufficiente a comprovare il requisito di ammissione del trattamento di quiescenza militare, il possesso di una pensione INPS per servizio civile prestato dopo quello in Aeronautica) e rappresentava conclusivamente l’opportunità che fosse investita della questione la Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art. 133 del T.U. n. 1165/1938.

Accedendo a tale parere, il Ministero attivava la Commissione di Vigilanza che nella seduta del 21.5.2007 rappresentava come non opportuno il Commissariamento della Cooperativa ritenendo invece sufficiente a risolvere la situazione venutasi a determinare, un riesame della posizione del Sig. Virgulto sulla base della circostanza che "il rapporto di servizio espletato" dal medesimo "appare idoneo ad integrare i presupposti necessari per integrare la qualità di socio, essendo irrilevante che il trattamento pensionistico sia erogato dall’INPS, ovvero dall’INPDAP". Ha sostanzialmente ritenuto dunque, la menzionata Commissione, l’insussistenza di "ragioni ostative al riconoscimento della qualità di socio in capo al Sig. Virgulto", in dipendenza (come viene anche precisato) "del servizio prestato in qualità di ufficiale, (pur se esiste una successiva attività prestata in qualità di civile) ed il suo stato di quiescenza".

Recependo il parere della Commissione, il Ministero, con nota in data 30.10.2007, invitava la Cooperativa a riesaminare la questione conformemente a quanto sopra.

La Cooperativa produceva peraltro memorie al Ministero relative alla pendenza di un procedimento penale a carico del Virgulto, il quale, da parte sua, lamentava invece, in data 30.4.2008, l’inottemperanza della Cooperativa alle determinazioni delle Autorità di vigilanza ed insisteva per il commissariamento.

Dopo la produzione da parte della Cooperativa della sentenza della Cassazione n. 34204/07 di annullamento del provvedimento del GIP di Roma relativo all’archiviazione del procedimento penale a carico del Virgulto -indagato per aver affermato, nel modulo di ammissione come socio della cooperativa, di essere titolare di pensione militare mentre invece godeva di trattamento pensionistico per aver prestato servizio come pilota civile- il Ministero, in data 4.6.2008, insisteva per conoscere le motivazioni del mancato riesame della posizione del Sig. Virgulto secondo quanto espresso nel parere 21.5.2007 della Commissione di Vigilanza.

Indi la Commissione, su richiesta del Ministero datata 11.9.2008, pronunciava un nuovo parere in data 1.12.2008 per ulteriore invito della Cooperativa a riesaminare la posizione del Virgulto "al fine di procedere alla sua riammissione a socio nel termine perentorio di 60 giorni", autorizzando, per il caso di mancata ottemperanza del sodalizio, la nomina di un commissario per i provvedimenti sostitutivi. Avendo però la Cooperativa (con nota 28.1.2009) chiesto il riesame del parere per difetto del contraddittorio e mancato esame di scritti difensivi, la Commissione di Vigilanza, su richiesta del Ministero in data 12.2.2009, si pronunciava nuovamente con determinazione del 2.3.2009 reiterando sostanzialmente l’avviso già espresso il 1°.12.2008. Il Ministero, da parte sua, recependo le menzionate determinazioni della Commissione Centrale di Vigilanza, invitava la Cooperativa ad ottemperare entro 60 gg., pena la nomina di un Commissario governativo con il compito di deliberare la riammissione a socio del Sig. Virgulto.

Avendo semplicemente dissentito la Cooperativa con lettera del 25.5.2009 (per pendenza di procedimento penale a carico del Virgulto e per mancato possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti per l’ammissione a socio), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per le Politiche Abitative, Div. 2^, emetteva infine in data 3 settembre 2009 a carico della Cooperativa Edilizia "P.D." il decreto (oggetto d’impugnativa) con cui sono stati sciolti gli organi sociali ed è stato nominato il Dr. Stefano Gallo quale Commissario Governativo per la gestione commissariale della Cooperativa fino al 31.5.2010 e per la riammissione a socio del Sig. Virgulto.

Contro tale determinazione insorgono i ricorrenti e deducono eccesso di potere per erroneità di presupposti e assoluta carenza di motivazione, assumendo che il Ministero si è limitato ad una imposizione immotivata senza neppure verificare la persistenza dei requisiti in capo al socio, non essendo peraltro irrilevante che il Sig. Virgulto percepisca pensione INPS piuttosto che INPDAP, ciò indicando infatti che il servizio militare non era di per sé solo sufficiente a garantirgli un trattamento pensionistico tale da qualificare il soggetto come "personale in quiescenza" delle FF.AA.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, con memoria 13.5.2010.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento.

All’esito dell’ispezione amministrativa disposta dal Ministero presso la Cooperativa edilizia "P.D." a seguito dell’esposto prodotto dal Sig. Virgulto, l’Ispettore ministeriale, considerato che la Cooperativa stessa non aveva ancora proceduto alla stipula dei contratti di mutuo edilizio individuali, ha proposto, in data 3.4.2006, che fosse investita della questione la Commissione di Vigilanza ai sensi dell’art. 133 del T.U. n. 1165/1938.

Stabilisce in effetti detto art. 133 che "fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facoltà di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali". Si tratta di un potere di vigilanza esercitabile anche ex officio, che si aggiunge al potere decisionale di ricorsi sulla qualità di socio di cooperative edilizie pure spettante alla Commissione suddetta ai sensi dell’art. 131 del medesimo regio decreto.

In proposito, va poi rimarcato che le determinazioni assunte, in applicazione della normativa citata, dalla Commissione di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare, anche in via consultiva, ove recepite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno effetto vincolante ed obbligatorio nei confronti dei soggetti destinatari, tanto che l’art. 127 del medesimo R.D. n. 1165/38 stabilisce a sua volta che "qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo a inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell’amministrazione della cooperativa ed alla conseguente nomina di un commissario governativo".

Tale essendo la normativa che viene in rilievo nella presente fattispecie, il provvedimento (in contestazione) di commissariamento assunto dal Ministero intimato si appalesa pienamente legittimo e si giustifica sufficientemente già con la semplice inottemperanza della Cooperativa edilizia alle determinazioni, più volte nella specie reiterate, con le quali la Cooperativa stessa era stata invitata, anche in termini categorici ed ultimativi, conformemente a determinazioni della Commissione di Vigilanza, a riesaminare la posizione del Sig. Virgulto ai fini della sua riammissione come socio sulla base del pronunciamento consultivo della Commissione di Vigilanza stessa in data 21.5.2007.

In tale parere, dispositivamente recepito ed esternato dal Ministero in data 30.10.2007, era stata poi chiaramente formulata la motivazione (di cui dunque erroneamente i ricorrenti lamentano l’insussistenza) circa il ravvisato possesso da parte del Sig. Virgulto dei requisiti per ricoprire la qualità di socio della cooperativa edilizia di cui trattasi. Nel parere stesso, infatti, la Commissione aveva chiaramente argomentato in proposito con specifico riferimento, come sopra è già stato rimarcato, al "servizio prestato" dal Virgulto "in qualità di ufficiale, (pur se esiste una successiva attività prestata in qualità di civile) ed" al "suo stato di quiescenza", essendo al riguardo irrilevante (ha soggiunto la Commissione) "che il trattamento pensionistico sia erogato dall’INPS, ovvero dall’INPDAP".

Alla stregua della determinazione del Ministero in data 30.10.2007, di recepimento del ripetuto parere, la Cooperativa edilizia doveva riesaminare la posizione del Sig. Virgulto nei termini di cui al parere stesso. Non vi erano dunque ulteriori o residui spazi di valutazione discrezionale riservati alla Cooperativa stessa, la quale, in adempimento delle determinazioni, ad essa rivolte ed indirizzate, degli organi di vigilanza, doveva semplicemente ottemperare e limitarsi a riammettere il Virgulto nella posizione di socio della Cooperativa. Quest’ultima, invece, ha assunto, a riscontro degli inviti ministeriali (reiterati in data 4.6.2008, 11.12.2008 e 18.5.2009), determinazioni elusive, senza attenersi al preciso vincolante riferimento contenuto negli atti degli organi di vigilanza.

In presenza di quanto sopra, la determinazione di commissariamento della Cooperativa, alfine assunta dal Ministero con decreto in data 3.9.2009, appare giustificata con l’inottemperanza della Cooperativa stessa alle precedenti determinazioni del Ministero e della Commissione di Vigilanza che avevano chiaramente preannunciato, per il caso della mancata ottemperanza nel perentorio termine fissato, il Commissariamento medesimo "allo scopo di provvedere, in sostituzione degli organi statutari" (destinatari pertanto di un obbligo inadempiuto), "a deliberare la riammissione del socio in questione".

La mancata impugnativa delle determinazioni dispositive ed impositive dell’obbligo di cui trattasi (tra le quali, per ultima, quella promanata dal Ministero in data 18.5.2009), preclude che possano essere ora mosse (ed esaminate) contro la delibera (del tutto vincolata ed applicativa) in data 3.9.2009, censure che avrebbero dovuto piuttosto essere sollevate contro gli atti degli organi di vigilanza a monte della delibera stessa.

Ad abundantiam, va rilevata l’inconferenza dei riferimenti operati dalla Cooperativa alla pendenza di un procedimento penale a carico del Virgulto, dato che in proposito risulta essere intervenuta ordinanza di archiviazione, depositata in cancelleria il 20.7.2009, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Roma.

Quanto al merito della questione relativa al possesso o meno da parte del Sig. Virgulto dei requisiti per la posizione di socio, trattasi di questione che doveva essere sollevata dai ricorrenti in sede di impugnativa degli atti degli organi di vigilanza che hanno preceduto e determinato (alla stregua di quanto sopra evidenziato) il decreto di commissariamento, semplicemente dovendosi aggiungere, in proposito, che non appare affatto peregrino l’avviso espresso dalla Commissione di Vigilanza, in considerazione del disposto dell’art. 6 dello Statuto della Cooperativa (nella versione almeno, alla stregua della quale è peraltro avvenuta l’originaria ammissione del Virgulto nella compagine sociale, precedente a quella modificata nel 2004) ove semplicemente si fa riferimento alla necessità di appartenenza alle FF.AA. e di Polizia in servizio o in quiescenza, trattandosi di disposizione (ove estensivamente interpretata) che non illogicamente poteva ritenersi applicabile al menzionato Sig. Virgulto.

In base alle esposte considerazioni, va quindi respinto il ricorso di cui in epigrafe, ma la particolarità della vicenda e delle questioni esaminate, induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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