Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-06-2011, n. 12899 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa da F. A. e altri 152 medici contro l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico (OMISSIS).

La Corte d’appello ha ritenuto che si trattava di controversia promossa da docenti o ricercatori universitari e avente ad oggetto pretese differenze retributive e non il conferimento di incarichi dirigenziali; che l’obbligo di rendere prestazioni di tipo assistenziale scaturisce per tale categoria di personale dal rapporto di impiego con l’università e si aggiunge all’impegno didattico – scientifico; che il rapporto rimane unico, anche rispetto all’azienda ospedaliera; che per il medesimo rapporto la normativa sulla privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha mantenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; che il trattamento retributivo dei docenti universitari è regolato dalla legge e non dal contratto collettivo, per cui il c.c.n.l. invocato non costituiva nella specie una fonte normativa e quindi era inconferente il richiamo alla procedura di stipula del contratto integrativo quale fatto organizzativo rientrante nell’ambito privatistico.

A.F. e 112 dei suoi litisconsorti nel giudizio di merito hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Altro analogo ricorso è stato proposto da B.M. ed altri tre degli iniziali ricorrenti.

L’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico (OMISSIS) resiste con controricorsi.

Ad una precedente udienza i due ricorsi (di cui uno chiamato per la trattazione in camera di consiglio previa relazione ex art. 380-bis c.p.c.) sono stati riuniti e rinviati a nuovo ruolo per la regolarizzazione dell’avviso di udienza. Memoria sia dei ricorrenti che della controricorrente.
Motivi della decisione

I due ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti contro la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo di entrambi i ricorsi denuncia errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3. Ribadito incidentalmente e genericamente (e senza alcuna specificazione di nomi) che non tutti i ricorrenti sono professori o ricercatori universitari, si sostiene che, relativamente alle funzioni assistenziali, il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari, che è autonomo ed in essere con l’ente ospedaliero, non può essere sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre l’inadempimento contrattuale, relativo alla non attivazione delle procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo e per l’attribuzione della corretta posizione giuridica ed economica a ciascun medico, inerisce ad un profilo organizzativo disciplinato dal diritto privato.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, errata e insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Si fa rinvio espressamente al primo motivo relativamente a varie questioni trattate dalla sentenza impugnata e inoltre si lamenta che sia stato trascurato che le questioni dedotte relative a differenze retributive sono consequenziali all’inadempimento contrattuale indicato.

I ricorsi sono qualificabili come inammissibili, così come eccepito nei controricorsi.

Poichè la sentenza è stata depositata il 6.11,2006, e quindi nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006, trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009 con decorrenza dal 4 luglio 2009 e con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze depositate successivamente a detta data (art. 58, comma 5). A norma di detto articolo, nei casi previsti nell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), "l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Si tratta di disposizione indubbiamente applicabile con riferimento al primo motivo di ricorso, che non è corredato dal prescritto quesito di diritto.

Con riferimento al secondo motivo può rilevarsi, in via preliminare, che, essendo impugnata una sentenza declinatoria della giurisdizione, non può avere rilievo autonomo e decisivo una denuncia di vizio di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 14275 del 2002 e 261 del 2003).

Peraltro, con riferimento al concreto tenore dell’esposizione del motivo, deve rilevarsi che con lo stesso vengono solamente richiamate sinteticamente tesi già svolte con il primo motivo, comunque senza "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria", ovvero delle "ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (prescrizioni dettate dall’art. 366 bis ai fini dell’ammissibilità di motivo di ricorso ex art. 360, n. 5).

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Le spese de giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio in Euro duecento/00 per esborsi ed Euro tremila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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