Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12038 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eato.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12 gennaio 2010 il Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Rho – in composizione monocratica dichiarava B. A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data 10.02.2008, la propria autovettura in stato di ebbrezza manifesta desumibile dall’emanazione di forte alito vinoso e dalla difficoltà di mantenersi in equilibrio e lo condannava alla pena di Euro 2000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

Avverso tale sentenza il B. proponeva appello, che il giudice adito provvedeva a trasmettere a questa Corte, trattandosi di provvedimento inappellabile.
Motivi della decisione

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto assolverlo poichè il dibattimento non aveva dimostrato la sua penale responsabilità, in quanto egli voleva consentire il controllo del tasso alcoolemico sottoponendosi anche alla prova del palloncino,ma ciò non era stato possibile per una carenza respiratoria dello stesso, ovvero per un possibile difetto dell’apparecchio utilizzato. Tanto premesso, osserva la Corte che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

Nell’odierna fattispecie, trattandosi di ubriachezza sintomatica, come si evince chiaramente dalla lettura del capo di imputazione, ricorre appunto l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *