T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 2558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il professore ricorrente, nato il 23111939, ordinario di Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 5102007, aveva presentato domanda di prolungamento biennale del servizio ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n° 503 del 30121992; con decreto del dirigente area risorse umane del 5102007 era stato disposto tale prolungamento del servizio.

A seguito della modifica introdotta dall’art 72 comma 7 del d.l n° 112 del 2008 conv. dalla legge n° 133 del 2008, il prof. P. in data 8102010 ripresentava la domanda di permanenza in servizio.

Con decreto del dirigente del personale dell’Università tale domanda è stata respinta in quanto tardiva, rispetto al termine del 27122008, individuato ai sensi della disciplina prevista dall’art 72 del d.l. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133/2008.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

incompetenza;

violazione e falsa applicazione dell’art 33 ultimo comma della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art 1 della legge n° 808 del 1977;

eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 97 della Costituzione; degli artt1,2, e 3 della legge n° 241 del 1990; dell’art 72 comma 7 del d.l n° 112 del 2008; dell’art 17 dello statuto dell’Università di Firenze; eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento;

violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione.

Con ordinanza cautelare del 322010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla tardività della domanda di trattenimento in servizio.

L’Università nella delibera del Senato accademico del 1032010 affermava di ritenere tempestive le domande presentate entro il 3112011 anche in relazione ad un parere del dipartimento della funzione pubblica che considerava il termine dell’art 72 non perentorio ma legato alle esigenze organizzative dell’Amministrazione.

Pertanto la domanda del prof. P. veniva comunque esaminata, peraltro con esito negativo.

Infatti, il senato accademico, nella delibera del 10 marzo 2010 e il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo, riproducendo i criteri individuati l’anno precedente, avevano indicato alcuni criteri per la valutazione del contributo eccezionale ed insostituibile del docente ai fini del trattenimento in servizio: unico docente inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire obbligatoriamente nei corsi di studio e per cui non siano inquadrati docenti in settori affini nell’intero Ateneo; partecipazione ad un bando PRIN nell’ultimo triennio; punteggio complessivo nella valutazione CIVR 20012003; responsabilità di progetti di ricerca nel programma quadro dell’Unione europea;

In base a tali criteri la domanda di trattenimento in servizio del prof. P. è stato respinta con decreto rettorale del 1672010.

Avverso tale provvedimento, avverso le delibere del senato accademico e avverso la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 20102008 sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti:

incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art 33 della Costituzione; dell’art 1 della legge n° 808 del 25101977; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 97 della Costituzione; degli artt 1,3 e 21 quinquies della legge n° 241 del 781990; dell’art 72 comma 9 del d.l. n° 112 del 2562008;

eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza dei presupposti; illogicità e irragionevolezza manifesta;

violazione dell’art 17 dello Statuto dell’Università di Firenze;

violazione della direttiva n° 78 del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

violazione dell’art 13 del Trattato della Comunità Europea e dell’art 6 del Trattato che istituisce l’Unione Europea; violazione dell’art 21 della Carta di Nizza;

illegittimità costituzionale dell’art 72 commi 7,8,9,e 10 del d.l. n° 112 del 2008 in relazione agli artt 2,3,4, 97 e 117 della Costituzione e del principio costituzionale e comunitario dell’affidamento nei rapporti giuridici e per la lesione dei diritti quesiti.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13102010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 232011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare deve essere dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il provvedimento dell’Università che dichiarato tardiva la domanda.

La Amministrazione, infatti, ha riconsiderato la questione, non in esecuzione della ordinanza del Tar, ma in base ad una diversa valutazione della disciplina normativa ed anche sulla base di una diversa interpretazione resa dal dipartimento della funzione pubblica nel senso della non perentorietà del termine di presentazione della domanda di prolungamento biennale del servizio ed ha espressamente negato tale prolungamento. Pertanto, il ricorrente non ha più alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso principale, con il quale chiedeva che la Amministrazione esaminasse la domanda di trattenimento in servizio, non potendo più trarre dallo stesso alcuna utilità, avendo già provveduto in via autonoma l’Amministrazione a considerare tempestiva la domanda proposta.

L’impugnazione proposta con i motivi aggiunti è fondata.

Il Collegio, infatti, non ritiene vi siano motivi per discostarsi, nel caso di specie, dall’orientamento della sezione, per cui l’art 16 del d.Lgs. n° 503 del 30121992, nel testo modificato dall’art 72 comma 7 del d.l. n° 112 del 2561998 convertito dalla legge n° 133 del 682008, ha previsto che il prolungamento biennale del servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo non sia più una facoltà dell’impiegato sottoposta solo ad una atto della sua volontà, la domanda di trattenimento; ma è stata attribuita una facoltà all’Amministrazione di appartenenza di valutare, discrezionalmente, se accettare la domanda di prolungamento del servizio o meno.

Tale esercizio di potere discrezionale, peraltro, è limitato dalla norma alla valutazione di specifici presupposti, alcuni legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali"; gli altri alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente, "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi".

La norma richiede, quindi, anche una disamina relativa alla posizione del singolo dipendente, sia in relazione alla sua specifica esperienza sia in relazione al servizio svolto. E’ evidente che tali valutazioni vadano effettuate in considerazione della specifica professionalità del dipendente pubblico che presenta la domanda di prolungamento biennale del servizio. Pertanto, nel caso dei professori universitari si deve tener conto della particolarità della attività svolta, di insegnamento e di ricerca; tali aspetti devono, dunque, essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, se ad esempio siano in corso programmi di ricerca non suscettibili di immediata interruzione o corsi di insegnamento non facilmente sostituibili, (T.A.R Lazio Roma, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 10428).

Il potere discrezionale deve poi essere esercitato secondo i consueti canoni della logicità e della ragionevolezza. Ciò anche quando l’Amministrazione limiti la propria discrezionalità fissando criteri generali per autovincolare l’esercizio del successivo potere discrezionale.

Nel caso di specie, si deve ritenere, come affermato già in alcuni precedenti della sezione (sente 16919 del 2010), che i criteri adottati nelle delibere del Senato accademico del 1032010 e del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010 siano manifestamente illogici e irragionevoli in quanto non fanno riferimento a tutte le funzioni svolte dai docenti universitari.

In particolare, per i professori di materie cliniche si doveva tenere conto, come affermato più volte da questo Tribunale (sez III sent. n° 19841 del 2010; n° 16919 del 2010), delle funzioni assistenziali. Per i professori di materie cliniche le funzioni assistenziali sono, infatti, fortemente connesse sia alla ricerca che alla didattica, ma dotate di autonoma rilevanza.

Si deve ricordare che il d.lgs. n° 517 del 21121999 considera le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’università.

La legge Moratti, n° 230 del 4112005 prevede espressamente la inscindibiltà della funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca dei professori di materie cliniche; ai sensi del comma 18 dell’art 1, infatti, i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari.

Da tale inscindibilità delle funzioni assistenziali rispetto a quelle di insegnamento e di ricerca deriva la illegittimità dei criteri fissati dall’Università di Firenze che fanno riferimento solo al settore delle ricerca senza alcuna valutazione della attività assistenziale dei professori di materie cliniche.

Di tali funzioni esercitate presso l’Azienda ospedaliera di Careggi, l’Università non ha tenuto alcun conto, né facendovi un riferimento nella motivazione, né richiedendo un parere all’Azienda ospedaliera, né valutando che vi fossero programmi in corso presso di essa.

L’Università, infatti, afferma esclusivamente nel decreto rettorale del luglio 2010 che l’attività assistenziale si deve considerare "intrinsecamente ricompresa" in quelle didattica e scientifica. Tale affermazione risulta all’evidenza apodittica ed anzi in contrasto con i dati normativi dell’ordinamento che prevedono la autonoma rilevanza dell’attività assistenziale dei professori di materie cliniche.

Sotto tali profili l’impugnazione è fondata e deve essere accolta con annullamento del decreto rettorale del 2372010 e della delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione impugnate, nella parte in cui non fanno riferimento all’attività assistenziale dei professori di materie cliniche.

Si tratta di circostanze che l’Amministrazione non ha preso in considerazione, alla stregua di parziali ed irragionevoli criteri fissati, con conseguente illegittimità degli atti impugnati e del diniego di trattenimento in servizio.

L’accoglimento per tali motivi di ricorso comporta l’assorbimento delle altre censure.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso principale.

Accoglie i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *