Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12037 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Savona ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di B.G. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando che erroneamente non è stata disposta la confisca obbligatoria del veicolo. E che altrettanto erroneamente non è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 La confisca obbligatoria di cui si discute è stata introdotta nell’art. 186 richiamato in epoca anteriore a quella del fatto, per effetto della novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, così come convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125. D’altra parte, tale confisca ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, hanno ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo, Rv.

247042); la cui irrogazione è obbligatoria anche in caso di patteggiamento, come espressamente enunciato dalla legge.

Pur la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed ha dunque ritenuto illegittima l’estensione alla medesima della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, decretando altresì l’inapplicabilità della misura ablativa ai fatti commessi prima della sua introduzione (Sent. n. 196 del 4 giugno 2010).

La confisca ridetta è stata da ultimo trasformata da illecito penale in sanzione amministrativa accessoria per effetto della L. n. 120 del 2010 che ha novellato l’art. 186. La sanzione si applica anche in caso di patteggiamento, come enunciato esplicitamente dal ridetto art. 186, comma 2 quater.

In conclusione, trattandosi di trattamento sanzionatorio accessorio ed obbligatorio, vi erano tutte le condizioni perchè il giudice valutasse l’esistenza delle condizioni di legge per la sua irrogazione. La pronunzia deve essere, dunque, per tale parte annullata con rinvio affinchè il Tribunale si determini sul punto.

3.2 Il Giudice ha ritenuto di non irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente avendovi già provveduto il Prefetto Tale valutazione deve essere censurata. Il richiamato art. 186 prevede che dall’armento dell’illecito contestato discende di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa in questione.

Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie.

L’obbligo è stato da ultimo esplicato dall’art. 186, comma 2 quater.

Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione di cui si discute e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata pure con riguardo alla mancata applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Savona per le pertinenti determinazioni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo e rinvia sul punto al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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