Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Cuneo ha affermato la responsabilità di A. L. in ordine al reato di cui all’art. 582 cod. pen. in danno di S.M.. La pronunzia è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino che ha emesso sentenza di non doversi procedere in ordine al reato in questione, riqualificato come eccesso colposo di legittima difesa, per mancanza di tempestiva querela.

L’imputazione attiene ad un episodio avvenuto all’interno di un istituto scolastico: nel corso di un diverbio l’imputato colpì con due forti pugni al petto l’avversario, determinandone la caduta in terra e così cagionandogli lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che erroneamente la Corte d’appello, dopo aver ravvisato l’esistenza di legittima difesa da parte dell’imputato, ha omesso di considerare la proporzione della difesa stessa, desumibile dalla breve durata della reazione e dalla sua istintività. 2.2 Con il secondo motivo si censura la ritenuta esistenza di nesso causale tra la condotta in esame e le lesioni personali. Si è in presenza di un modesto quadro clinico esclusivamente soggettivo, che presenta diverse anomalie e che, conseguentemente, non può essere attribuito alla condotta dell’imputato. Al più, potrebbe ritenersi che l’episodio sia stato solo rivelatore di una situazione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale.

2.3 Con l’ultimo motivo si espone che, semmai, l’incerta situazione probatoria avrebbe dovuto condurre ad adottare pronunzia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 530 c.p., comma 2. 3. Il ricorso è infondato.

3.1 La pronunzia reca appropriata motivazione immune da vizi logico- giuridici. Si evidenzia che la vicenda deve essere ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese dall’unico teste oculare, tale S.. Costui ha riferito che, nel corso del contrasto oggetto del processo, la vittima si era avvicinata all’imputato sollevando le mani, così sollecitando la reazione difensiva dell’ A.. Tale situazione, può essere ricondotta all’ambito della legittima difesa, eventualmente anche solo putativa. Tuttavia, l’imputato ha ecceduto nella reazione, travalicando i limiti di cui all’art. 55 cod. pen..

Egli infatti, si è lasciato andare a due forti spinte nei confronti dell’avversario, cagionandone la caduta in terra che ha poi determinato le lesioni contestate.

Di tratta di un tipico, argomentato apprezzamento in fatto, condotto in aderenza i principi che regolano la materia, e che conseguentemente non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. 3.2 Pure immune da censure è la valutazione in ordine al nesso causale; avendo la Corte ritenuto esaustiva e condivisibile la valutazione medico-legale compiuta dal perito d’ufficio, sulle cui conclusioni lo stesso consulente di parte ha dapprima (nel corso dell’indagine) convenuto.

Contro tale apprezzamento il ricorrente evoca frammenti delle acquisizioni probatorie, tentando del tutto impropriamente di trasformare questa Corte in giudice del merito.

3.3 Infine, l’evocazione della formula assolutoria di cui al richiamato art. 530, comma 2, è inconferente nel caso in esame, posto che il giudice ha ritenuto argomentatamente di ricostruire i fatti in modo definito; e ne ha tratto coerentemente le pertinenti conseguenze giuridiche.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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