T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 2554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, S. srl, è una struttura privata di analisi chimicocliniche già convenzionata con il SSN alla data dell’1.1.1993, e provvisoriamente inserita nell’Albo degli erogatori pubblici e privati delle prestazioni specialistiche, con accreditamento provvisorio comunicatole con nota dell’Azienda USL RM G n. 144 /Dir. San. del 26.3.1997.

Con il ricorso di cui in epigrafe la società ricorrente insta per l’annullamento della delibera n. 1281 del 26.9.1997, e relativa nota di comunicazione in data 29.9.1997, del Direttore Generale della ASL Roma G, con cui la ASL stessa ha dichiarato la nullità del rapporto di accreditamento provvisorio instaurato con atto deliberativo del 26.3.1997 con il laboratorio di analisi "La S." srl.

La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502/1992, della legge n. 662/96 art. 1 comma 19 e della LR n. 18/94 art. 18, delle direttive di cui alla delibera della G.R. per il Lazio n. 1165/97, nonché eccesso di potere sotto tutti i profili ed in particolare per manifesta ingiustizia, erronea valutazione di presupposti di fatto e di diritto, erronea motivazione.

La ricorrente incentra le proprie censure prevalentemente sul rilievo, contenuto nella delibera impugnata, relativo alla presenza, tra gli operatori del laboratorio, come "medico prelevatore", di un soggetto in posizione di incompatibilità, in quanto rivestente altresì la posizione di Medico di Medicina Generale con oltre 500 assistiti (ragione questa, ha rimarcato effettivamente la ASL nella delibera impugnata, che, a norma dell’art. 1 comma 19 della legge n. 662/1996, preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti insturati con la ASL stessa).

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento.

Al riguardo, occorre precisare anzitutto, che la nota, oggetto di impugnativa, del 29.9.1997 costituisce mera comunicazione dell’atto dispositivo vero e proprio, costituito dalla delibera del Direttore Generale della ASL Roma G n. 1281 del 26.9.1997.

E’ solo tale delibera dunque che determina e contiene le ragioni effettive della declaratoria di nullità dell’accreditamento in questione.

Il ricorso andava quindi nella specie rivolto nei confronti di tutte le motivazioni contenute nella delibera suddetta, dato che ciascuna di esse è sufficiente a sostenere la validità dell’atto nel suo complesso.

Invece, la ricorrente ha censurato le sole ragioni prospettate dalla P.A. connesse all’incompatibilità dell’operatore adibito a mansioni di medico prelevatore.

Peraltro, la delibera impugnata precisa che la nullità dell’accreditamento viene dichiarata "per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate". Tra tali ragioni, rilevate dalla ASL Roma G nella parte motivazionale della delibera 26.9.1997, vi sono anche quelle per cui il Laboratorio analisi cliniche "La S. srl non ha provveduto a presentare l’autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Sindaco e prevista dall’art. 193 del RD n. 1265/1934. E ciò nemmeno dopo la nota n. 380/SASEX del 25.7.1997 con la quale il legale rappresentante del laboratorio era stato sollecitato ad inviare copia dell’autorizzazione predetta "entro e non oltre" 5 giorni, avendo la Società fatto pervenire "soltanto una certificazione del Comune che espressamente precisa che "la stessa non costituisce autorizzazione all’esercizio"".

E’ quindi risultato il difetto di uno dei requisiti necessari in sede di verifica dell’accreditamento.

Su tali circostanze, sufficienti da sole a sostenere, come già detto, la validità dell’atto caducatorio dell’accreditamento, nulla ha dedotto in ricorso la società opponente, donde l’irrilevanza delle residue censure mosse invece avverso la sola parte motivatoria dell’atto riguardante i profili e le conseguenze dell’ incompatibilità dell’operatore addetto al Laboratorio con mansioni di "Medico Prelevatore".

Da tali censure si può invero prescindere poiché, se anche le stesse risultassero fondate, l’atto si sorreggerebbe ugualmente sull’incontestato rilievo ostativo della mancata presentazione, da parte della struttura, dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Sindaco.

Da ultimo si deve esaminare l’ulteriore censura, mossa in ricorso, relativa alla mancata acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio dei Sanitari.

Al riguardo la ricorrente assume che tale parere era necessario, ai sensi dell’art. 18 della L.R. Lazio n. 18/1994, riferendosi la delibera impugnata ad "attività tecnicosanitarie anche sotto il profilo organizzativo".

Rileva il Collegio che la doglianza, peraltro generica, è priva di fondamento, dal momento che il parere obbligatorio del Consiglio dei Sanitari è previsto nel richiamato articolo per gli aspetti tecnicosanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

a) le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante organiche;

b) i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi;

c) i provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività:

d) i piani pluriennali, i programmi annuali progetti per specifiche attività;

e) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

Non è previsto alcun parere da parte dell’Organo suddetto in tema di revoca o decadenza (peraltro nella specie del tutto necessitata in applicazione della delibera G.R. n. 1165/1997) degli accreditamenti provvisori, per cui il rilievo della ricorrente non può essere condiviso.

Conclusivamente, va respinto il ricorso in epigrafe, ma la particolarità della questione induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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