Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-03-2011, n. 12035 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Ciotti Simone Pietro il quale chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/03/2010 il Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Anzio – applicava a T.P., imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 700 di ammenda, con la sospensione condizionale.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui era omessa la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La difesa di T.P. presentava tempestiva memoria difensiva in cui sosteneva che la sopra indicata sanzione accessoria era stata già comminata in via amministrativa dal Prefetto di Roma per la durata di mesi dodici con ordinanza del 5 febbraio 2008 ed era stata interamente espiata dal T. anteriormente alla data di celebrazione del dibattimento relativo al procedimento penale di primo grado. Correttamente pertanto il giudice non avrebbe reiterato la sopra indicata sanzione amministrativa.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma denunzia l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, imposta, nella fattispecie di cui è processo, dall’art. 222 C.d.S..

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 (cd. C.d.S.) prevede l’obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la sentenza di condanna per violazione di norme del D.Lgs. stesso, secondo quanto è reso evidente dalla lettera della legge che afferma "all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente …".

L’obbligo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sussiste anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, come nella fattispecie di cui è processo, in quanto, benchè il patteggiamento si sostanzi nell’applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la compatibilità con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da legge speciali che, stante la loro natura amministrativa e atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto, come appunto si verifica per la sospensione della patente di guida nella fattispecie di cui è processo.

A nulla rileva pertanto che la sanzione di che trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti.

Infondato è invece l’assunto della difesa del T. secondo cui correttamente il giudice non avrebbe reiterato la sanzione amministrativa, già disposta dal Prefetto e già interamente espiata dall’odierno ricorrente.

Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 47955 del 27.10.2004, Rv.

230349) in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella disposta dal Prefetto; va peraltro esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto.

Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Velletri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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