T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 2553 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con legge 7.12.1999, n. 472, sono stati approvati alcuni interventi in materia di trasporto pubblico locale e, in particolare, con l’art. 9, comma 4, è stata prevista l’erogazione di contributi erariali a favore delle Regioni e degli enti locali, compensativi dei maggiori oneri ad essi derivanti a seguito della liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto e consistenti nel pagamento dell’IVA sui relativi contratti, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. L’articolo 9 comma 4 della legge n. 472/99 ha previsto altresì che l’erogazione dei contributi predetti debba avvenire "assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato".

Le procedure e le modalità per l’attuazione del sopra menzionato comma sono state determinate, come previsto dalla norma stessa, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale decreto, datato 22.12.2000, ha stabilito tra l’altro, all’art. 2 comma 2, che "per gli anni successivi" al 1999 "l’ammontare del contributo statale" di cui trattasi "è valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997" e che dette maggiori entrate sono individuate nelle risorse derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997". Ha anche soggiunto, tuttavia, che "sono preliminarmente detratte le quote dell’imposta spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa".

In applicazione di tali disposizioni, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0100314 in data 5.12.2001 ha poi disposto i pagamenti, in acconto, nei confronti, tra l’altro, delle regioni a statuto ordinario, degli importi dell’IVA alle stesse rimborsabili, quale contributo statale relativo all’anno 2001 per le finalità di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, al netto della quota di compartecipazione regionale all’IVA, determinata nella misura del 38,55% dal DPCM 17.5.2001 in applicazione del D.Lgs. 18.2.2000, n. 56 (in materia di federalismo fiscale).

Nei confronti di tali decreti (del 22.12.2000 e del 5.12.2001), è insorta peraltro la Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe, assumendo che per effetto degli stessi le viene assegnata per il 2001, in errata applicazione dell’art. 9 del legge n. 472/99 e del D.Lgs. n. 56/2000, una somma minore rispetto ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per IVA sui contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico, essendo detratte le somme ritrasferite a titolo di compartecipazione IVA (38,55%) sulla base del decreto in materia di federalismo fiscale, ai sensi del quale invero non vengono attribuite nuove risorse, trattandosi di mera sostituzione di trasferimenti erariali contestualmente abrogati (addizionale regionale dell’imposta erariale, ARIET; indennizzi di usura derivanti da mezzi d’opera; compensazioni derivanti da riduzione sovrattassa diesel; trasferimenti per fondo sanitario nazionale).

Premesso quanto sopra, il Collegio deve dichiarare anzitutto inammissibile l’intervento adesivo della Regione Veneto, in base a pacifici criteri stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa, per cui è non ammissibile l’intervento "ad adiuvandum" spiegato da un soggetto (come è appunto nella specie la Regione suddetta riguardata sia sotto il profilo dell’ente pubblico titolare di interessi finanziari propri sia sotto l’aspetto dell’ente esponenziale di una collettività insediata sul territorio) "ex se" legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l’interveniente non fa valere, come è tipico dell’istituto dell’intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione dell’atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza (cfr. TAR Lazio, III, n. 6341 del 12.4.2010 e II n. 1413 del 2.2.2010).

Né potrebbe giovare all’interveniente Regione una conversione dell’intervento (depositato nel settembre 2003) in impugnativa autonoma, dato che in questo caso l’azione impugnatoria risulterebbe comunque largamente tardiva.

Ciò posto, deve rilevare il Collegio che per il ricorso di cui trattasi, in quanto proposto contro decreti determinativi di contributi per il 2001 in misura ridotta rispetto agli oneri effettivamente sostenuti per IVA pagata in relazione a contratti di servizio per pubblico trasporto, è cessata la materia del contendere, dato che con legge 24.12.2003, n. 350 (finanziaria 2004) è stato espressamente previsto (art. 3, comma 25) quanto segue: "Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 20012003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione". Sulla base di tale disposizione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dunque provveduto, con decreti n. 9632 del 26.1.2004, n. 46302 del 26.4.2005, n. 120744 del 25.10.2004, alla rideterminazione dei contributi previsti dall’art. 9 comma 4, della legge n. 472/99 a favore delle Regioni per gli anni 2001, 2002, 2003, non detraendo preliminarmente le quote della compartecipazione all’IVA spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente, conseguentemente provvedendo all’erogazione e rimborso degli importi così determinati.

Quanto sopra ha causato, ripetesi, la cessazione della materia del contendere di cui al proposto ricorso (relativo al contributo per il 2001), in quanto la ricorrente ha di fatto conseguito le somme per i contributi in questione calcolate secondo la propria prospettazione, né in contrario rileva il fatto che per gli anni successivi al 2003 i contributi di cui trattasi sono tornati ad essere determinati ed erogati (in assenza di disposizioni legislative analoghe a quella emanata per il periodo 20012003) secondo le modalità stabilite dal DM 22.12.2000, dal momento che solo l’anno 2001 è considerato dal gravame in trattazione, mentre il DM citato del 2000 (senza contestuale coinvolgimento nell’impugnativa di decreti applicativi relativi ad anni successivi al 2001) è nella specie da considerarsi (ove ritenuto autonomamente lesivo) tardivamente impugnato in quanto pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4.1.2001, mentre il ricorso che ne occupa è stato notificato il 15.3.2002.

In ogni caso, ritiene il Collegio che tale decreto e quello successivo, attuativo per il 2001, del 5.12.2001, abbiano fatto corretta ed inevitabile applicazione della normativa primaria, dato che l’erogazione alle Regioni dei contributi di cui all’art. 9 comma 4 della L. n. 472/99 doveva avvenire rispettando il principio (espressamente stabilito) della "neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato", il quale imponeva dunque che non dovessero uscire, con tali contributi, dalle casse dello Stato, somme maggiori di quelle in esse entrate per IVA pagata in conseguenza della stipula dei contratti di servizio per pubblici trasporti. Per cui, una volta assegnata alle Regioni una quota IVA (stabilita per il 2001 nella misura del 38,55%) in applicazione del D.Lgs. 56/2000, inevitabilmente si è dovuto tenere conto, a garanzia del principio di neutralità finanziaria del bilancio dello Stato, di tale ulteriore trasferimento IVA alle Regioni scomputandolo dal contributo in contestazione.

Invero, un diverso comportamento interpretativo ed applicativo avrebbe causato una fuoriuscita di risorse dalle casse dello Stato maggiori di quelle consentite da espressa disposizione legislativa.

In sostanza, l’intervento del decreto legislativo n 56/2000, in combinato disposto con il principio di neutralità per il bilancio dello Stato sancito nell’art. 4 della legge n. 472/99 ai fini dell’erogazione dei contributi di cui trattasi, ha comportato un meccanismo di restituzione alle Regioni dell’IVA per contratti di servizio, inevitabilmente precisato nei termini risultanti dai Decreti impugnati in coerenza con il quadro normativo all’epoca vigente e quindi superabile (così come avvenuto per il triennio 2001/2003) solo con una modifica dell’attuale disciplina.

In relazione al ricorso di cui in epigrafe va conclusivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, in base alle superiori considerazioni.

Le spese, tuttavia, data la particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere di cui al ricorso in epigrafe e dichiara altresì inammissibile l’intervento della Regione Veneto.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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