Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-03-2011, n. 12033 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Padova ricorre avverso la sentenza di patteggiamento che ha applicato la pena nei confronti di N. A. tra l’altro per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Sostiene che la sentenza doveva essere annullata "limitatamente" al reato suddetto e non quindi per l’altro reato oggetto del "patteggiamento", quello di inottemperanza all’ordine di espulsione del questore perchè migliori accertamenti tecnici, eseguiti ex post, avrebbero fatto risultare che la droga ceduta, oggetto di contestazione, era in realtà "inerte".

Il ricorso è fondato.

Se è vero che l’intervenuto patto processuale si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova (Corte Cost., 20 luglio/1990, n. 313), è altrettanto vero che taluni punti dell’indagine giudiziale restano sottratti alla disponibilità delle parti, perchè corrispondenti ad aspetti inderogabili della funzione giurisdizionale (definizione giuridica del fatto, accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., applicazione e comparazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, verifica della congruità della pena concordata).

Nel caso, pertanto, della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., di cui non si è tenuto conto nell’accordo tra le parti, non può essere posto in discussione che la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che l’abbia recepito spetta sia agli organi del pubblico ministero (Procuratore Generale e Procuratore della Repubblica), sia all’imputato: l’interesse alla impugnazione per il pubblico ministero è istituzionalmente inerente alle sue funzioni, mentre per l’imputato va accertato in concreto, caso per caso (v. Sezioni unite, 19 gennaio 2000, n. 5, P.G. in proc. Neri, rv. 215826).

E’ in questa prospettiva che qui non può non trovare accoglimento il ricorso del PM, tra l’altro, mossosi a soddisfare anche il prevalente interesse difensivo dell’imputato, in corretta applicazione dei principi costituzionali e codicistici ( art. 358 cod. proc. pen.), laddove il ricorrente ha evidenziato una situazione fattuale escludente la sussistenza di una delle ipotesi criminose oggetto del patteggiamento, con applicabilità rispetto alla medesima della norma di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

L’accoglimento del ricorso travolge la tenuta dell’intero accorso pattizio e l’annullamento deve essere integrale senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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