T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2556

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, tutti ex dipendenti dell’INPS, con ricorso notificato il 22 ottobre 1997 e depositato il successivo 28 ottobre, chiedono il riconoscimento del diritto al computo della voce "incentivazione" in ordine al trattamento di fine rapporto.

Richiamano l’art. 2120 cod. civ. laddove dispone che l’indennità di buonuscita va calcolata sull’ultima retribuzione, intendendo quest’ultima composta non solo dello stipendio tabellare, ma di tutto ciò che il lavoratore riceve per effetto della prestazione lavorativa.

Anche in relazione alla pensione integrativa va calcolata la voce "incentivante", dovendosi ritenere che il termine retribuzione sia più ampio ed assorba in sé il concetto di stipendio. L’I.N.P.S. costituitosi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto al computo della voce "incentivante ai fini dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa, assumendone la natura di emolumento "fisso e continuativo", facente parte della retribuzione normale della prestazione lavorativa.

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova premettere che, come più volte evidenziato in giurisprudenza, successivamente alle decisioni dell’Adunanza plenaria 21.5.1996 n. 4 e 17.9.1996 n. 18, la natura retributiva di un emolumento, quale che sia la sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la cumulabilità ai fini dell’indennità di buonuscita (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13.1.1999, n. 16).

Ed infatti, nell’attuale sistema, esiste un nesso sinallagmatico tra la contribuzione e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella; dunque, la composizione dell’indennità di buonuscita è connessa all’ampiezza della base retributiva e la struttura della stessa è riservata alla valutazione del legislatore.

Ora, l’art. 38 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1032 precisa che concorrono a formare la base contributiva, oltre all’80 per cento dello stipendio, solo gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, mentre nessuna disposizione consente, ai medesimi fini, l’utilizzabilità del compenso incentivante. Né appare condivisibile l’assunto di parte ricorrente che configura il compenso in esame, erogato con carattere di continuità, come integrazione stipendiale, in quanto, la locuzione "stipendio", nel pubblico impiego, va intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (Cons. Stato, Sez. VI, 3.9.2003, n. 4887).

L’indirizzo testé citato è stato successivamente confermato da un costante orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (Cons. Stato, Sez.VI, 2.3.2000, n. 1108; 3.11.2000, n. 5914; 6.6.2003, n. 3195).

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell’INPS, la retribuzione pensionabile ed utile agli effetti di quiescenza e previdenza include, accanto allo stipendio, ogni "competenza fissa e continuativa, mentre il compenso incentivante (comprensivo del compenso incentivante ordinario e speciale) è stato introdotto dall’art. 13 d.P.R. n. 267 del 1987, confermato dal d.P.R. n. 43 del 1990 e dal CCNL del luglio 1995 in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati per il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e legato all’effettiva presenza in servizio, sicché appare chiaro che lo stesso non possiede i caratteri della fissità e continuità, richiesti dal citato art. 5 del Regolamento.

A non diverse conclusioni si perviene per quanto concerne l’incentivo speciale, introdotto dall’art. 18 della legge n. 88 del 1989, collegato all’attivazione di specifici progetti speciali a termine, finalizzati all’assolvimento di determinate priorità derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative in materia di erogazione di prestazioni o riscossione di contributi ovvero per particolari esigenze funzionali e organizzative connesse a settori istituzionali di attività dell’Ente. Anch’esso non riveste il carattere della fissità e continuità posto che viene fissato annualmente in sede di contrattazione articolata, sicché non può essere riconosciuto utile ai fini della indennità di buonuscita e del trattamento di pensione a carico del Fondo interno di previdenza.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Atteso il lungo tempo trascorso per la definizione della controversia, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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