T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1154 del 24.11.2009 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti per l’integrale esecuzione della sentenza n. 1138 del 13.5.1999, con la quale era stato accertato il loro diritto, in qualità di ex dipendenti INPS, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione mediante l’inclusione nella base di calcolo delle quote di onorari riscossi nel triennio antecedente alla cessazione del servizio ed era stato nominato il Commissario ad acta;

Con decisione n. 6564 del 13.9.2010 il Consiglio di Stato, Sz. VI, ha annullato con rinvio la predetta decisione per omessa notifica del ricorso in ottemperanza all’Amministrazione inadempiente.

Con ordinanza di questa Sezione n. 1542 del 3 novembre 2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

In data 26 novembre 2010 si è costituito l’Ente intimato, rappresentando, con documentazione illustrativa, che l’INPS ha dato compiuta esecuzione alla sentenza n. 1138 del 1999 sin dagli anni 20002001, provvedendo a riliquidare, in favore dei ricorrenti, sia l’indennità di buonuscita che la pensione, nonché alla corresponsione delle differenze spettanti a tale titolo, dando, peraltro, tempestiva comunicazione agli interessati (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 della produzione INPS).

Con memoria depositata in data 10 febbraio 2011 i ricorrenti sottolineano che gli onorari incassati negli anni 1980, 1981 e 1982 erano stati contabilizzati e ripartiti negli anni 1983 e 1984 (come risulta dalla lettera della Sede centrale dell’INPS del 18.6.1991, prot. 2304389), sicché il calcolo degli onorari riscossi e ripartiti nel 1982 avrebbe dovuto essere rivisto in relazione alla accertata mancata contabilizzazione in detto anno di onorari effettivamente riscossi, ma accreditati su conto di transito e imputati al monte onorari solo nei successivi anni 1983 e 1984.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’integrale esecuzione della sentenza n. 1138 del 13.5.1999, con la quale era stato accertato il loro diritto, in qualità di ex dipendenti INPS, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di pensione mediante l’inclusione nella base di calcolo delle quote di onorari riscossi nel triennio antecedente alla cessazione del servizio.

L’INPS, nell’atto di costituzione, chiarisce che ha provveduto a riliquidare, in favore dei ricorrenti, sia l’indennità di buonuscita che la pensione, nonché ha provveduto alla corresponsione delle differenze spettanti a tale titolo, dando, peraltro, tempestiva comunicazione agli interessati (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 della produzione INPS).

I ricorrenti, pur non contestando tale affermazione, tuttavia insistono nel sostenere che l’Ente non ha chiarito l’ammontare degli onorari effettivamente riscossi nel triennio precedente al loro collocamento in quiescenza, non ha reso noti i criteri seguiti per determinare la quota di spettanza, ed offrono quale elemento indiziario una nota dell’INPS -Sede centrale – del 18.6.1991, prot. 2304389 con la quale l’Ente, da una parte si afferma che "non esistono conti in cui gli onorari legali vengono accantonati oltre l’anno di riscossione per essere ripartiti negli anni successivi"; dall’altra, "non si esclude, tuttavia, che le somme riscosse a fronte delle quali non si conosce la casuale, vengano accreditate in conti di transito e stornate da questi ultimi nel momento in cui si viene a conoscenza dell’esatto titolo di riscossione".

Sul punto l’Ente si limita ad affermare di aver provveduto ad una rideterminazione degli onorari del 1982, ma non chiarisce come sia stato individuato e calcolato l’ammontare né quale sia stato l’ammontare globale degli onorari del 1982.

Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata interamente soddisfatta dall’Amministrazione, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza n. 1138 del 1999 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, nel senso che tutti gli onorari relativi all’anno 1982, qualora accreditati su conto di transito e imputati al monte onorari solo nei successivi anni 1983 e 1984, debbono essere contabilizzati nell’anno della effettiva riscossione, se già non è stato provveduto in tal senso.

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto – nei suoi confronti – dalla sentenza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin

d’ora il Commissario ad acta nella persona del dr. Vittorio Orlandi, Dirigente del Dipartimento delle Comunicazioni – Ministero dello Sviluppo Economico – che dovrà provvedere, nel caso di inerzia dell’INPS e su semplice richiesta delle parti nei successivi trenta giorni (60 gg).

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e dichiara l’obbligo dell’INPS di dare integrale e corretta esecuzione alla sentenza n. 1138 del 1999 entro il termine e con le specificazioni indicate in motivazione.

Nomina il Commissario ad acta nella persona Vittorio Orlandi, Dirigente del Dipartimento delle Comunicazioni – Ministero dello Sviluppo Economico – che dovrà provvedere, nel caso di inerzia dell’INPS e su semplice richiesta delle parti nei successivi trenta giorni (gg 60) e rinvia alla relazione conclusiva la determinazione del suo compenso per la complessiva attività svolta che stabilisce, sin d’ora, a carico dell’INPS.

Compensa le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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