Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15746 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia prospetta il malgoverno dei principi in tema di onere della prova, quanto ai fatti costitutivi del diritto al rimborso.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che l’Agenzia non ha mai contestato il fatto che il contribuente fosse socio della società di revisione Ernst & Young, presso la quale svolgeva la propria attività (cfr. pag. 2 del ricorso, ove è riportato un brano della pag. 2 della memoria illustrativa dell’Ufficio in primo grado), vertendo nella sostanza il giudizio sulle conseguenze in diritto di tale fatto.

Con il secondo (erroneamente rubricato con il n. 3) e con il terzo (erroneamente rubricato con il n. 4) motivo l’Agenzia deduce vizi di motivazione riguardo alla valutazione del fatto (non controverso) costituito dall’essere il contribuente inserito nella struttura della società, deducendo in particolare, con il terzo motivo, che il giudice tributario avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’autonoma organizzazione valorizzando la nozione di titolarità, in capo alla società, dei beni che compongono la struttura organizzativa piuttosto che quello di responsabilità della medesima struttura organizzativa. I due motivi sono inammissibili.

Premesso che – come si è ricordato – i fatti di causa non sono mai stati controversi e che l’Agenzia non ha contestato la circostanza che il contribuente fosse socio della Ernst & Young, presso cui svolgeva la propria attività professionale, va affermato che la valutazione in diritto di tali fatti, se cioè essi comportassero o meno la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, non può essere censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi eventualmente di erronea applicazione della norma impositiva, come interpretata dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità, quanto al requisito della autonoma organizzazione";

che l’Agenzia delle Entrate ha presentato una memoria;

che il collegio condivide nella sostanza la proposta del relatore, osservando che comunque l’esercizio di una attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita dalla società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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