Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2011, n. 12983 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.G. ed altri cinque ex dipendenti AMAN (Azienda municipalizzata dell’acquedotto di Napoli) – cui è succeduta dapprima l’ARIN (Azienda risorse idriche di Napoli) e poi l’ARIN s.p.a. – assunti prima dell’1.1.63, ricorrevano al Pretore di Napoli giudice del lavoro per l’inclusione dell’indennità denominata ERI e della maggiorazione dell’8%, quali elementi fissi e continuativi della retribuzione quadri ed operai, nella base di calcolo della pensione aziendale a carico dell’Azienda, con condanna della stessa al pagamento delle differenze maturate. Il Giudice adito rigettava le domande e la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale in sede di appello, il quale, con sentenza n. 4156 del 2002, riconosceva il diritto alla inclusione nel trattamento pensionistico aziendale dell’ERi nella misura del 30% e della maggiorazione dell’8%. Con sentenza n. 8844 del 2005, questa Corte rigettava il ricorso dell’Arin ed accoglieva quello incidentale degli ex dipendenti, rinviando la causa alla Corte d’appello di Salerno. Affermava la sentenza rescindente che non era fondato il ricorso principale mentre si doveva accogliere quello incidentale, con cui gli ex dipendenti, nel lamentare violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenevano che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, complementare a quella principale, avanzata dagli originali ricorrenti volta ad ottenere la condanna dell’ARIN al pagamento delle differenze pensionistiche maturate, e ciò a seguito della riconosciuta quiescibilità delle due indennità rivendicate, dal gennaio 1992. La società, nel contestare il ricorso incidentale, eccepiva la violazione del principio di autosufficienza da parte dei ricorrenti incidentali e nel merito deduceva l’infondatezza della richiesta, affermando che non si rilevava dalla sentenza impugnata che gli stessi ricorrenti avessero inteso fissare al gennaio 1992 la decorrenza della pretesa azionata. La Corte di legittimità – affermato che il rilievo concerneva un error in procedendo, riguardante la omessa pronuncia, in relazione al quale questa Corte aveva il dovere-potere di procedere direttamente all’esame degli atti di causa – rilevava che dal ricorso introduttivo risultava che gli originari attori avevano proposto anche la richiamata domanda di condanna dell’ARIN al pagamento in loro favore delle differenze pensionistiche maturate dal gennaio 1992 in relazione alla quiescibilità dei due emolumenti rivendicati, domanda sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.

La Corte d’appello di Salerno, giudice del rinvio, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello incidentale a suo tempo proposto dagli ex dipendenti, condannava l’Arin al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti a seguito del riconoscimento del diritto alla inclusione, nel computo della pensione aziendale, dell’ERI e della maggiorazione dell’8% a partire dal gennaio 1992.

Avverso detta sentenza l’Arin ricorre con un unico complesso motivo.

Gli ex dipendenti resistono con controricorso (per R.P. resistono gli eredi), illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 383 e 384 cod. proc. civ., della Delib. aziendale n. 404 del 1987 e dell’accordo sindacale del 5.5.91 e per difetto di motivazione, perchè la sentenza rescindente, non avendo deciso nel merito l’accoglimento del ricorso incidentale, ma avendo disposto il rinvio della causa, avrebbe rimesso al giudice del rinvio la questione sull’effettivo diritto alla differenze pensionistiche. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che a seguito della Delib. n. 404 del 1987 e dell’Accordo aziendale del 5.5.91 l’ERI non poteva spettare agli attuali contro ricorrenti in quanto cessati dal servizio prima della stipulazione di detto accordo. Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza rescindente nell’accogliere il ricorso incidentale dei dipendenti ne ha evidentemente ritenuto la fondatezza, ed ha cassato in parte qua la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, astenendosi dal decidere nel merito ma cassando con rinvio per i necessari conteggi, a cui invero i Giudici del rinvio non hanno proceduto (ma sul punto non vi è censura). La fondatezza della pretesa alle differenze pensionistiche, costituendo quindi presupposto logico della sentenza rescindente, non poteva essere messa in discussione nel giudizio di rinvio. I Giudici del rinvio, peraltro, hanno affermato che la questione per cui ai contro ricorrenti non competeva l’Eri nella pensione integrativa in quanto l’emolumento era stato introdotto dopo la loro cessazione dal servizio, era questione nuova in quanto dedotta solo in sede di rinvio e quindi era inammissibile e contro questo rilievo non sono state messe censure. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *