Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-03-2011, n. 12188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 maggio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha rigettato l’opposizione proposta da D.A. avverso il decreto di confisca dell’autovettura Volkswagen Golf, targata (OMISSIS), intestata a V.G., emesso dallo stesso Giudice il 19 novembre 2009.

Il Giudice argomentava la decisione rilevando che:

– con sentenza del 10 febbraio 2009 era stata applicata a D., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e di Euro 2.200 di multa per il reato di detenzione e cessione continuata di sostanza stupefacente;

– con successiva ordinanza del 19 novembre 2009 era stata disposta la confisca dell’autovettura targata (OMISSIS), già sottoposta a sequestro preventivo il 3 novembre 2008;

– tale autovettura era in stretta correlazione con il reato, perchè costantemente, e non occasionalmente, impiegata, alla stregua delle risultanze delle emergenze delle conversazioni intercettate, quale mezzo per il trasporto della sostanza stupefacente destinata alla cessione, come luogo di effettuazione delle cessioni e come sito dove D. si raccordava con gli altri correi per l’esecuzione delle operazioni illecite;

– era, quindi, possibile formulare un giudizio di prognosi positiva in ordine al possibile successivo impiego della stessa autovettura in ulteriore attività illecita;

– alla formulazione di tale giudizio non ostavano l’avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e l’intervenuta concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, D.A., che ne chiede l’annullamento deducendo violazione dell’art. 240 c.p. e illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, con la sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile, vi è stata la concessione della circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e della sospensione condizionale della pena, che comportano la prima il riconoscimento della lieve entità del fatto, contrastante con la ritenuta non occasionalità della condotta, e la seconda la prognosi di astensione dalla commissione di altri reati.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, non essendo consentita la confisca facoltativa in sede esecutiva.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per considerazioni diverse, sul piano giuridico, rispetto a quelle esposte.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la confisca, se facoltativa, può essere ordinata soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell’imputato, mentre, se obbligatoria per legge, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione (Sez. 6, n. 5617 del 15/02/1994, dep. 12/05/1994, Di Matteo e altri, Rv. 198828; Sez. 4, n. 2011 del 08/07/1997, dep. 18/11/1997 Montenegro Rv. 210095;

Sez. 1, n. 5409 del 06/10/1999, dep. 06/11/1999, Andolina, Rv.

214435; Sez. 6, n. 3437 del 09/01/2003, dep. 23/01/2003, Pedercini, Rv. 224218).

Tale principio si applica anche quando la sentenza applica la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

A seguito della modifica legislativa dell’art. 445 c.p.p. per effetto della L. 12 giugno 2003, n. 136, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis, l’espresso richiamo ai casi previsti dall’art. 240 c.p., come eccezioni al principio generale della inapplicabilità delle misure di sicurezza con la sentenza che applica la pena su richiesta, esclude, infatti, la preesistente limitazione normativa ai soli casi di cui all’art. 240 c.p., comma 2.

Ne consegue che è ora consentito ordinare la confisca con la sentenza "patteggiata" anche quando non sia obbligatoriamente imposta dalla legge, ma rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Permane, invece, la limitazione dei poteri del giudice dell’esecuzione che può disporre la confisca solo nei casi in cui è obbligatoria, e cioè nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato, o nei casi in cui l’obbligatorietà è prevista da particolari disposizioni normative (Sez. 3, n. 12307 del 20/02/2007, dep. 23/03/2007, P.M. in proc. Copersini, Rv. 236807; Sez. 1, n. 6650 del 05/02/2008, dep. 12/02/2008, Potorti, Rv. 239310).

3. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la relazione di asservimento tra res e reato, probativa della pericolosità dell’autovettura, fosse dimostrata dal suo impiego costante, e non occasionale, quale mezzo di trasporto per lo svolgimento dell’attività illecita di cessione e quale luogo di ricovero dei sodali per programmare e commentare l’attività illecita abitualmente svolta.

Tali vantazioni, tuttavia, non incidono sulla qualificazione della confisca della quale lo stesso Giudice ha sottolineato la rapportabilità alla previsione dell’art. 240 c.p., comma 1.

Alla stregua dei rilievi di cui sopra, pertanto, all’omessa adozione del provvedimento di confisca facoltativa da parte del Giudice della cognizione, all’atto della pronuncia della sentenza del 10 febbraio 2009, non avrebbe potuto sopperire il Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p..

4. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, e del veicolo deve essere disposto il dissequestro e la restituzione.

La Cancelleria provvederà all’adempimento di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Dispone il dissequestro e la restituzione del veicolo.

Manda la Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell’art. 626 c.p.p. al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte perchè dia i provvedimenti occorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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