T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza di questo Tribunale (sez. III quater) n. 737 del 2007 è stato accolto il ricorso proposto dall’attuale ricorrente, ed è stato annullato il provvedimento di nomina della Commissione centrale del personale militare mobilitato di cui all’art. 25 R.D. n. 484 del 1936, con estromissione del medesimo, statuendo che:

a) l’art. 25 R.D. n. 484 del 1936 e succ. modif. prevede che i componenti della Commissione centrale del personale militare mobilitabile della C.R.I. restano in carica tre anni;

b) che il ricorrente era stato nominato l’anno precedente all’adozione dell’ordinanza impugnata, sicché l’Ente avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali riteneva di non rispettare il suddetto termine triennale per la durata dell’incarico;

c) il provvedimento impugnato è assolutamente privo di motivazione.

La sentenza, non impugnata, come risulta dal certificato di "Non proposto appello", depositato in atti, è passata in giudicato il 17 marzo 2008.

Con atto di invito e messa in mora del 21 ottobre 2008, l’interessato ha chiesto il reintegro nella carica di Presidente della Commissione centrale del personale militare mobilitabile della C.R.I.; in subordine, ha chiesto la corresponsione di tutti i gettoni di presenza ed emolumenti non percepiti dalla data della illegittima estromissione fino alla scadenza del periodo triennale del 21 giugno 1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in ogni caso, la condanna della C.R.I. al pagamento delle spese di giudizio maggiorate degli interessi dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

La C.R.I., che non si è costituita in giudizio, non ha ottemperato né eseguito la precitata sentenza, se non nei limiti del pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza, senza gli interessi nel frattempo maturati.

Alla Camera di consiglio del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente, in esecuzione della sentenza n. 737 del 2007, che ha accolto il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento di nomina della Commissione centrale del personale militare mobilitato di cui all’art. 25 R.D. n. 484 del 1936 con estromissione del medesimo ricorrente dalla carica di Presidente della Commissione stessa, chiede il proprio reintegro nel predetto incarico e, in subordine, la corresponsione di tutti i gettoni di presenza ed emolumenti non percepiti dalla data della illegittima estromissione fino alla scadenza del periodo triennale del 21 giugno 1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in ogni caso, il pagamento delle spese di giudizio maggiorate degli interessi dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Tanto premesso, considerato che la pretesa del ricorrente -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non potendosi realizzare nella reintegra nella carica di Presidente della Commissione centrale del personale militare mobilitato di cui all’art. 25 R.D. n. 484 del 1936, può essere soddisfatta mediante attribuzione dei compensi allo stesso dovuti in ragione della carica ricoperta, da cui è stato illegittimamente estromesso, fino alla scadenza naturale del mandato.

Pertanto il Collegio deve dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza, nel senso che al ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire i compensi allo stesso dovuti in ragione della carica ricoperta, fino alla scadenza naturale del mandato, con interessi e rivalutazione monetaria, nei sensi indicati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998, n. 3.

L’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla notificazione della presente pronuncia, a quanto disposto – nei suoi confronti – dalla sentenza n. 737 del 2007 di questo Tribunale.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR del Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alla obbligata qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 60 giorni assegnatole.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dal sig. A.M.F. dichiara l’obbligo della Croce Rossa Italiana di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 737 del 2007.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del T.A.R. del Lazio, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna la Croce Rossa Italiana al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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