Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-03-2011, n. 12187 Misure alternative

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amente alla concessione al condannato della semilibertà.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 maggio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, decidendo sulle richieste avanzate da N.S., nei cui confronti la Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli aveva sospeso un ordine di esecuzione relativo alla sentenza della stessa Corte del 26 maggio 2008 di condanna alla pena di anni due, mesi quattro e giorni sette di reclusione, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso nel (OMISSIS), ha applicato nei confronti dell’istante la misura della semilibertà, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato non luogo a provvedere riguardo all’istanza di detenzione domiciliare.

Il Tribunale motivava la sua decisione osservando, con riferimento alla domanda di affidamento in prova, l’inadeguatezza della misura avuto riguardo alla gravità del reato, al precedente specifico del 1993 e all’entità della pena ancora da espiare, e rilevando, con riferimento alla misura concessa, la possibilità di prognosi positiva del suo esito, tenuto conto, nonostante le informazioni degli organi di pubblica sicurezza, dello svolgimento già da tempo da parte dell’istante di lecita attività lavorativa e della non commissione da parte dello stesso di altri reati dopo il grave reato in oggetto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ne chiede l’annullamento denunciando mancanza di motivazione per manifesta contraddittorietà e illogicità, sulla base del rilievo che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il percorso logico seguito per ritenere le stesse circostanze, valutate come inidonee al fine dell’ammissione di N. alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ostative alla semilibertà, e per pervenire alla effettuata prognosi positiva sulla possibilità di reinserimento dello stesso nella vita sociale.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla concessione al condannato della semilibertà.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai fini dell’applicazione del regime della semilibertà sono necessarie due distinte indagini, l’una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra riguardante l’esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società anche grazie a una rivisitazione critica del proprio passato e a un concreto impegno per un diverso stile di vita.

La qualità e la natura del reato commesso, i precedenti penali, le informative di polizia, le pendenze penali, dati tutti attinenti alla pericolosità sociale del soggetto, devono essere valutati congiuntamente ai parametri relativi al percorso rieducativo, desumibile dalla condotta serbata in carcere e dagli esiti dell’osservazione della personalità condotta dai competenti organismi, al fine di verificare l’inizio del processo di revisione critica dei pregressi comportamenti tenuti.

Il giudizio prognostico, demandato al Tribunale, ove, come nel caso di specie, il richiedente della misura alternativa alla detenzione si trovi in stato di libertà, a causa della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena espianda, e non vi sia stata, perchè non prevista, osservazione della sua condotta intramuraria, deve essere, invece, basato sul comportamento tenuto in libertà dal condannato, della sua situazione socio-familiare, della fonte dei suoi proventi, della necessaria prevenzione della ricaduta nel crimine e della esigenza di espiazione della pena anche in modo alternativo, in rapporto alla natura e modalità del reato commesso, ai precedenti e alle pendenze penali, e alla funzione stessa della misura alternativa.

3. Alla stregua di tali rilievi, appaiono degne di approfondimento le deduzioni svolte dal Procuratore ricorrente, che ha segnalato le emergenze negative delle informazioni di P.S., pure richiamate nell’ordinanza, anche in ordine alla ditta EdilMetano, presso la quale il ricorrente svolge attività lavorativa, che è stata, invece, valorizzata positivamente dal Tribunale a fondamento della disposta misura, nonostante la gravità del reato, i precedenti specifici del condannato, le denunce a suo carico, l’avviso orale notificatogli, il suo rapporto di coniugio con persona affiliata a clan camorristico e detenuta e il suo legame a livello indiziario con lo stesso clan, ritenuti ostativi alla concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

La necessaria formulazione del giudizio prognostico circa l’idoneità del beneficio richiesto a contribuire alla rieducazione del condannato e a fronteggiarne la pericolosità, nell’ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame, con riferimento alla disposta ammissione del ricorrente alla misura della semilibertà, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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