Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-03-2011, n. 12176 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 ottobre 2009, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha dichiarato I.O. responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per essersi reso inottemperante all’invito di presentarsi per ragioni di giustizia presso la Stazione dei Carabinieri di Roma il 21 agosto 2006, e l’ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro cento di ammenda.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che l’imputato, privo di documenti di identità, era stato identificato a mezzo rilievi dattiloscopia, eseguiti in data 15 agosto 2006, e che l’ordine di ripresentarsi il successivo 21 agosto 2006 era da porre in relazione alla verifica della situazione di regolarità o clandestinità presso l’Ufficio Stranieri della Questura.

Ad avviso del Tribunale, ricorrevano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della contestata contravvenzione e la comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato era stata riferita dall’agente operante.

2. Avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore d’ufficio, ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dalla adita Corte d’appello di Roma, e ha chiesto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste, deducendo l’assoluta carenza di prova per essere la mancata osservanza dell’ordine dovuta all’assoluta genericità della richiesta di convocazione, e censurando la dubbia correttezza della notifica e la dubbia effettiva precettività dell’ordine, non tradotto in lingua a lui nota.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L’art. 606 cod. proc. pen. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso.

Il ricorrente deve, quindi, prospettare specifiche doglianze in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, precisamente prospettando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a verifica, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

E’, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, le deduzioni siano assolutamente generiche e dubitative e, in contrasto con il necessario carattere di autosufficienza del ricorso, non indichino le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sia censurabile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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