T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

esso reca la seguente formulazione di non idoneità: "note di introversione, che comporta l’attribuzione del coefficiente 2 dell’apparato somatofunzionale PS del decreto ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000 e relativa direttiva tecnica applicativa del 5 dicembre 2005"; e fa presente che ciò comporta la inidoneità e l’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 10 del bando;

Visto il "motivo unico complesso" formulato dal ricorrente, ove si rileva che il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (successivamente abrogato a decorrere dal 9 ottobre 2010 dall’art. 2269, comma 1, n. 327, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), espressamente citato nel bando di concorso, prevede, quanto alla idoneità (articolo 2, comma 2) che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psicofisici, da indicare nei bandi di concorso, e al terzo comma afferma: "non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle infermità previste dall’elenco allegato al presente regolamento";

Considerato che, ciò premesso, il ricorso lamenta che nell’elenco allegato al Regolamento, al n. 16, nel capitolo dedicato alla "psichiatria", non sono comprese le "note di introversione";

Considerato che, diversamente da quanto asserito nel ricorso e come invece correttamente rilevato nella Relazione fornita dall’Amministrazione intimata, la esclusione dal concorso è stata disposta non già perché il ricorrente è risultato affetto da una delle infermità psichiatriche previste dal citato elenco ma invece perché il ricorrente è risultato privo del profilo sanitario minimo "PS 1" di cui all’elenco "A" della Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, requisito espressamente indicato nell’articolo 10, comma 5, del bando di concorso;

Considerato pertanto che ricorso risulta infondato nelle sue prospettazioni e dunque da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimata Amministrazione, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *