Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 25-03-2011, n. 12175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 25 marzo 2010 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2007 del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, che aveva dichiarato, all’esito del giudizio abbreviato, G.E.H.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, allo stesso contestato per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine di espulsione del Questore di Genova del 29 maggio 2003, emesso a seguito di decreto prefettizio in pari data e non eseguito, e l’ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo la Corte l’assunta mancanza di mezzi economici per il viaggio di ritorno nel paese d’origine, rappresentata dalla difesa come giustificato motivo, era rimasta "asserzione meramente astratta".

Quanto alla pena da irrogare, la Corte di merito, ritenuta la natura permanente del reato che perdura fino all’abbandono del territorio dello Stato da parte dello straniero, e rilevato che la condotta omissiva era proseguita nel vigore della L. n. 271 del 2004, che aveva qualificato il fatto come delitto in continuità normativa con la precedente disposizione, confermava il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, G.E.H.M., il quale lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che l’ordine del Questore di allontanamento dal territorio italiano è antecedente all’entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, che ha configurato l’ipotesi delittuosa con aggravamento del trattamento sanzionatorio, e chiede l’annullamento della sentenza nella parte in cui non è stato derubricato il reato nella fattispecie contravvenzionale, con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, con il quale si contesta la mancata qualificazione del reato contestato come contravvenzione, è fondato.

2. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 13, comma 1, lett. b), prevedeva come contravvenzione, punita con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno, la condotta dello straniero che, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio nazionale in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore ai sensi dello stesso art. 14, comma 5-bis.

Tale norma è stata modificata dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271, che ha sostituito alla pena dell’arresto quella della reclusione da uno a quattro anni, attribuendo quindi al reato natura delittuosa, e, da ultimo, è stata sostituita dalla L. 15 luglio 2009, n. 84, art. 1, comma 22, lett. m), che ha inasprito il trattamento sanzionatorio.

3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’indicata modifica normativa, introdotta dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, si applica a tutti i cittadini extracomunitari che sono trovati nel territorio dello Stato dopo la data della sua entrata in vigore (14 novembre 2004), e la consumazione del reato, la cui condotta inizia dopo il decorso di cinque giorni dall’ordine di espulsione emesso dal Questore, perdura fino a quando lo straniero non abbandoni il territorio nazionale, senza che l’aggravamento per legge della sanzione abbia determinato una abolitio criminis con riguardo alle condotte contravvenzionali, essendosi determinata una successione nel tempo delle norme incriminatici in rapporto di continuità (Sez. 1, n. 34261 del 22/06/2005, dep. 23/09/2005, P.M. in proc. Amin, Rv.

232217; Sez. 1, n. 1032 del 10/11/2005, dep. 12/01/2006, Da Silva, Rv. 233277; Sez. 1, n. 3999 del 18/01/2006, dep. 01/02/2006, Ben Atmane e altro, Rv. 232967; Sez. 1, n. 5216 del 15/12/2005, dep. 10/02/2006, P.M. in proc. Druta, Rv. 234062; Sez. 1, n. 18012 del 07/04/2006, dep. 23/05/2006, P.G. in proc. Olabici, Rv. 234372; Sez. 1, n. 28656 del 07/07/2006, dep. 09/08/2006, P.M. in proc. Tanasie, Rv. 235245; Sez. 1, n. 29726 del 15/06/2007, dep. 20/07/2007, P.G. in proc. Bouzzaoui, Rv. 237590; Sez. 1, n. 13659 del 20/02/2008, dep. 01/04/2008, Rabizi, Rv, 239372; Sez. 3, n. 13842 del 12/02/2008, dep. 02/04/2008, Mbay, Rv. 240344; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, dep. 03/07/2008, Niang, Rv. 241015; Sez. 1, n. 2479 del 09/01/2009, dep. 21/01/2009, P.G. in proc. Bouazza, Rv. 243179). Ciò premesso, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento, che appare conforme alla lettera e allo spirito delle leggi in materia, per cui, pur nell’ambito dell’accertata continuità normativa e della permanenza del reato di cui si tratta, qualora la condotta sia iniziata prima dell’entrata in vigore della disposizione che ha inasprito la sanzione, debba essere garantita all’imputato, anche dopo la modifica normativa, la sanzione più favorevole e cioè quella prevista dalla disciplina pregressa per la contravvenzione, se il decreto del Questore, emesso sulla base della legge al momento vigente, indica quella sanzione, costituendo l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della trasgressione dell’ordine un requisito sostanziale dell’ordine di allontanamento, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis, (Sez. 1, Rv. 233277, citata; Sez. 1, Rv. 234062, citata; Sez. 1, Rv. 234372, citata; Sez. 1, Rv. 237590, citata; Sez. 1, Rv. 239372, citata; Sez. 6, Rv. 241015, citata; Sez. 1, Rv. 243179, citata).

4. Nel caso di specie, all’imputato, che è stato trovato a Genova il 19 dicembre 2005, e quindi dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza avere ottemperato ingiustificatamente all’ordine di allontanarsi da esso, emesso dal Questore il 29 maggio 2003.

In applicazione dei suddetti principi la contestazione all’imputato del detto reato, commesso il (OMISSIS), è del tutto legittima, trattandosi pacificamente di reato permanente omissivo che, iniziato sotto la vigenza della L. n. 189 del 2002, che lo sanzionava a titolo di contravvenzione, si è protratto dopo l’entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, che lo ha configurato come delitto doloso.

La conseguenza di questi rilievi non è, tuttavia, la qualificazione della fattispecie come delitto, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, che hanno applicato la pena della reclusione prevista dalla nuova normativa.

Poichè il provvedimento del 29 maggio 2003 del Questore ha indicato la sanzione prevista dalla disciplina pregressa per la contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno), deve essere, infatti, garantita all’imputato, la cui condotta delittuosa è iniziata prima dell’entrata in vigore della disposizione che ha inasprito la sanzione, la suddetta sanzione meno grave, qualificandosi il reato come contravvenzione.

5. Tale qualificazione del reato impone la verifica, avuto riguardo al tempus commissi delicti individuato ai sensi dell’art. 158 c.p., comma 1, (19 dicembre 2005), dell’intervenuto decorso, nelle more del giudizio di cassazione, del termine massimo di prescrizione (5 anni).

La verifica consente di rilevare che detto termine è maturato prima dell’odierna udienza, ai sensi degli artt. 157 e segg. cod. pen., comma 1 nel testo successivo alla L. n. 251 del 2005.

Al rilievo dell’intervenuta estinzione del reato non ostano le censure dedotte dall’imputato, che ha solo lamentato l’erronea qualificazione della condotta contestatagli come delitto invece che come fattispecie contravvenzionale, nè il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., poichè non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito, nè dedotte nè emergenti dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato, qualificato come contravvenzione, estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Qualificato il reato come contravvenzione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo la contravvenzione estinta per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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