T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso lamenta:

– erronea interpretazione e violazione dell’articolo 19 della direttiva tecnica 5 dicembre 2005 (il quale ricomprende nelle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare " le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea");

– violazione dell’onere motivazionale;

Considerato che entrambi i rilievi appaiono infondati, giacché, rispettivamente:

– tenuto conto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, delle funzioni istituzionali dell’Arma dei carabinieri il considerare rilevante alterazione fisiognomica un tatuaggio quale quello in contestazione risulta frutto di giudizio privo di palesi vizi logici o gravi carenze valutative;

– in base a quanto testé rilevato l’impugnata determinazione di esclusione dà esaurientemente conto delle ragioni sulle quali essa fonda;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da rigettare;

Ritenuto che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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