T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto

il ricorso in epigrafe;

l’ordinanza collegiale n. 1335/2010 con la quale la Sezione ha ordinato al ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non ancora intimati;

l’adempimento istruttorio eseguito dal ricorrente;

Considerato

alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010, il difensore del ricorrente venne reso edotto della esistenza di una possibile causa di improcedibilità del ricorso. (errata notificazione del gravame ai controinteressati);

la causa fu rinviata al successivo 12 gennaio 2011 per consentire al difensore di controdedurre sul punto;

alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il difensore del ricorrente ha chiarito che le notifiche sono state effettuate presso la residenza dei controinteressati perché si tratta di militari ormai in pensione.

Il ricorso (atto introduttivo contro il silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di accesso e motivi aggiunti proposti avverso il successivo diniego formalizzato in data 21 giugno 2010) è fondato.

La questione per cui è causa è stata già affrontata – inter partes – da questo stesso Tribunale che con sentenza n. 33989/2010 ha accolto la domanda del ricorrente. Non si ravvedono motivi per discostarsi dalla precedente decisione, il cui contenuto motivazionale può essere integralmente riproposto a definizione della presente controversia.

Il dr. L.D.S. ha chiesto che, previo annullamento del diniego opposto, venga ordinato all’Amministrazione intimata il rilascio di copia dei provvedimenti, indicati in epigrafe, richiesti con istanza in data 1.4.2010, con i quali è stata attribuita negli ultimi cinque anni la speciale indennità pensionabile prevista dall’art. 5 della legge n. 121/1981 al fine della determinazione di quiescenza e dei successivi provvedimenti assunti dalla Corte dei Conti e in sede di registrazione.

Il ricorso è stato tempestivamente notificato a uno dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti (Gen. Carlo Altero).

A seguito di ordinanza collegiale n. 1335/2010, il contraddittorio è stato esteso nei confronti di tutti gli altri controinteressati originariamente non intimati, i quali tutti non si sono costituiti in giudizio.

L’istanza è asseritamente fondata sull’interesse, diretto, concreto ed attuale, alla produzione di detti atti nel giudizio pendente davanti alla Corte dei Conti, nel quale il ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto all’indennità sopra indicata e mira a dimostrare che la propria posizione è perfettamente assimilabile a quella di altri soggetti ai quali l’indennità è stata attribuita.

Il Collegio osserva che ai fini del riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presupposto della sussistenza di un interesse personale e differenziato alla visione degli atti si intende soddisfatto allorché il soggetto richiedente l’accesso agli atti abbia, al riguardo, un diritto soggettivo o un interesse legittimo, o vanti, comunque, un interesse differenziato e qualificato all’ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future; e che tale interesse è sicuramente ravvisabile ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di dimostrati interessi giuridici del richiedente, fatti valere o da far valere in giudizio.

Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre o abbia già proposto (cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 2010, n. 7183).

Di conseguenza, il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di altro giudizio nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti, e che quindi l’accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere.

Il Collegio ritiene, per effetto di quanto sopra argomentato, che sono in questa sede inconducenti le deduzioni dell’Amministrazione intimata in ordine alla diversità della posizione sostanziale dell’odierno ricorrente, rispetto a quelle riferibili ai controinteressati, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità richiesta.

Ed ancora, nell’attuale sistema la tutela dell’accesso prevale anche sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati particolarmente sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, C.d.S sez. V, 17 settembre 2010, n. 6953 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569), e che nel caso di specie il diniego adottato dall’Amministrazione resistente non reca alcuna motivazione con riguardo alle ragioni della asserita prevalenza delle esigenze di riservatezza dei contro interessati (prevalenza peraltro difficilmente configurabile, atteso che gli atti richiesti riguardano il riconoscimento di un beneficio economico a fini pensionistici in relazione alle mansioni svolte).

In conclusione, il ricorso in esame va accolto con conseguente pronuncia di annullamento del diniego impugnato.

Per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione resistente di esibire gli atti richiesti dal ricorrente.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa; nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituitosi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di esibire al ricorrente gli atti richiesti con istanza in data 1 aprile 2010.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di spese e compensi di causa che si liquidano in e 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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