Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12019 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 1 luglio 2010, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata a D.G.L. per il reato di violenza sessuale.

I Giudici hanno evidenziato come l’indagato e la parte lesa fornissero una versione omogenea dei fatti di contorno posti alla base del processo, ma divergente sul punto focale, cioè, sulla natura consenziente del rapporto.

Sul tema, il Tribunale ha ritenuto che la parte lesa – come dalla stessa asserito – non fosse compos sui ed incapace di comprendere quanto le stava accadendo per una smodata assunzione di alcoolici:

l’indagato ha approfittato dello stato di minorata difesa e di incapacità di reagire della vittima per vincere la sua debole opposizione agli atti sessuali.

I Giudici hanno ritenuto irrilevante la mancanza di segni lesivi perchè in sintonia con il racconto della giovane.

Le esigenze cautelari sono state evidenziate nel pericolo di recidiva per la incapacità di autocontrollo dell’indagato ed una misura alternativa alla detenzione non praticabile per la presunzione legale di adeguatezza di quella carceraria.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

che una serie di circostanze, riferite dalla denunciante, deponevano che la stessa era sufficientemente lucida e consapevole;

che – per lo snodarsi dei fatti, per l’assenza di manifestazioni di contrarietà della donna – è mancata la percezione da parte dell’indagato del dissenso agli atti sessuali;

che, per la assoluta occasionalità del reato e la mancanza di violenza fisica (ammessa anche nella ordinanza in esame), non sono riscontrabili esigenze cautelari.

Tanto premesso, si rileva che il Difensore alla odierna udienza ha fatto presente che l’indagato è stato scarcerato, ma ha insistito per la trattazione del ricorso ai fini di un eventuale equa riparazione per l’ingiustificata detenzione.

Pertanto, questa Corte, stante il limitato interesse del D.G. alla coltivazione della impugnazione, prende in esame solo i motivi inerenti alla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 273 c.p.p. per l’applicazione della misura.

Sul punto, si osserva come i Giudici di merito abbiano avuto cura di indicare quali fossero le emergenze processuali dalle quali erano desumibili indizi di colpevolezza, connotati con il requisito della gravità, tali da fare apparire plausibile la responsabilità dell’indagato pur in assenza di una verifica probatoria.

Invero il Tribunale, nel gravato provvedimento, ha proceduto ad una analitica rassegna e ponderazione dei fatti e delle divergenti versioni dei protagonisti della vicenda ed ha evidenziato quali fossero gli elementi significatici della affidabilità del racconto accusatorio della donna; i Giudici hanno preso nella dovuta considerazione le asserzioni difensive ed hanno esplicitato la ragione per la quale non reggessero ad un critico esame.

Di conseguenza, la conclusione (sul consenso radicalmente viziato agli atti sessuali a cagione delle peculiari condizioni psicofisiche della parte lesa) è sorretta da un apparato argomentativo congruo, completo, corretto che sfugge al sindacato di legittimità.

In tale contesto, il ricorrente, con censure al limite della inammissibilità, chiede una rinnovata valutazione del coacervo istruttorie; fa leva sulla non riconoscibilità dello stato della ragazza e sulla mancata percezione della sua contrarietà ai rapporti.

Questa confutazione difensiva non è in sintonia con quanto riferito nel testo dell’ordinanza che si fonda sulle investigazioni finora espletate pur suscettibili di ulteriori sviluppi; la tesi dell’indagato sarà presa in esame dal Giudice del merito con una completa visione della vicenda processuale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *