Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15743 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: "La Corte di Cassazione con sentenza n. 12887/08 depositata il 21.5.2008, ha rigettato il ricorso della Comasina Commerciale s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso sentenza n. 125/12/01 della CTR della Lombardia.

La soccombente ha proposto ricorso per revocazione affidato due motivi, gli intimati si sono costituiti con memoria.

Il ricorso è inammissibile per il preliminare rilievo che i due motivi non contengono il quesito di diritto. Hanno precisato le SS.UU. con sentenza n. 3171/08 che:

L’art. 366 bis c.p.c., che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica invece al regolamento preventivo di giurisdizione".

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Va peraltro osservato che il denunciato errore revocatorio sulla circostanza, che i vizi della notifica dei due atti impugnati con il ricorso introduttivo fossero stati sanati o meno dalla impugnazione degli stessi, sarebbe evidentemente un errore di diritto e non l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis per il quale è ammissibile l’azione proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille per onorario, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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