Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2011, n. 12973 Maternità e relative provvidenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/5 – 20/8/07 la Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello proposto il 5/6/03 dall’Inps avverso la sentenza n. 190/2003 del giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato a corrispondere a D.R.R., iscrittasi il 27/10/99 negli elenchi previdenziali degli artigiani, il trattamento di maternità spettante alle lavoratrici autonome ai sensi della legge n. 546/87, nonostante che la predetta iscrizione fosse avvenuta in epoca successiva alla maternità, avuta inizio il 28/8/99.

La Corte bolognese ritenne che bene aveva fatto il primo giudice a riconoscere all’assistita l’indennità in esame, richiesta in data 22/9/99, anche in relazione al periodo precedente all’iscrizione, tanto più che quest’ultima era stata accettata con effetto retroattivo all’1/12/98, epoca in cui la ricorrente aveva costituito col coniuge un’impresa familiare, dovendosi dare prevalenza alle ragioni di tutela della maternità e richiamando al riguardo un precedente dei giudici di legittimità pronunziatosi in tal senso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, affidando l’impugnazione ad un solo motivo di censura attraverso il quale richiama un diverso orientamento della Corte di Cassazione.

L’istituto ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deducendo la violazione e falsa applicazione della L. 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1, 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto ricorrente si duole poichè il giudice dell’appello ha riconosciuto a D.R.R. il diritto all’indennità di maternità ai sensi della predetta norma (ora D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 66 e 68) in riferimento al periodo decorrente dal 28 agosto 1999 al 28 gennaio 2000, nonostante che la domanda di iscrizione nell’albo degli artigiani fosse stata presentata dall’interessata solo nella data successiva del 27 ottobre 1999, sia pure con decorrenza dal 21 dicembre 1998, epoca in cui la ricorrente aveva costituito col coniuge un’impresa familiare.

In concreto, secondo l’Inps, che si richiama ad un preciso orientamento di questa Corte, l’iscrizione delle lavoratrici autonome, contemplate dalla L. n. 546 del 1987, nei relativi albi o elenchi rappresenta un elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale e, di conseguenza, l’indennità di maternità per tali lavoratrici non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta domanda di iscrizione negli albi o elenchi stessi. Non appare, quindi, condivisibile, secondo l’Inps, la tesi della Corte territoriale per la quale, una volta istituito il rapporto previdenziale con l’iscrizione negli appositi elenchi, anche se d’ufficio e mediante retrodatazione, le suddette lavoratrici avrebbero diritto all’indennità di maternità anche in relazione al periodo antecedente alla stessa domanda di iscrizione.

A conclusione del motivo di doglianza l’ente ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Voglia codesta Corte dichiarare se, a mente della L. n. 546 del 1987, art. 1 (ora D.Lgs n. 151 del 2001, art. 66), l’indennità giornaliera di maternità prevista dalla detta legge per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto, nonchè per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso, può essere o meno erogata da una lavoratrice autonoma (artigiana) da una data anteriore a quella in cui la stessa aveva proposto la domanda di iscrizione negli elenchi di categoria." Il ricorso è fondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 19792 del 12/10/2005), "con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla L. n. 546 del 1987, la iscrizione negli elenchi è l’elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale. Ne consegue che l’indennità giornaliera di maternità prevista dalla detta legge per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto, nonchè per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi stessi, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali detta domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova della assenza di ogni attività lavorativa svolta dalla lavoratrice madre prima della domanda di iscrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza del diritto all’indennità anche per il periodo precedente l’iscrizione negli elenchi)" (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 20791 del 7/10/2010).

Tra l’altro, il precedente appena esposto si inserisce in un percorso giurisprudenziale che aveva già avuto modo di manifestarsi con le sentenze n. 3364/03 e n. 3192/01 di questa stessa sezione.

Infatti, con la sentenza n. 3364 del 6/3/2003 si era precisato che "l’indennità giornaliera di maternità di cui alla L. 29 dicembre 1987, n. 546, spettante per i due mesi antecedenti alla data "presunta" del parto (e quindi non alla data del parto effettivo), nonchè per i tre mesi successivi alla data "effettiva" del parto, non può essere erogata in epoca anteriore a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di maternità in favore di una coltivatrice diretta da epoca antecedente a quella della domanda di iscrizione nei relativi elenchi)." Con la sentenza n. 3192 del 5/3/2001 si era spiegato che "la concessione alle coltivatrici dirette dell’indennità giornaliera di maternità, prevista dalla L. 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1 presuppone che al momento in cui si verifica l’evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo con l’iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai sensi della L. n. 9 del 1963, art. 11 come modificato dalla L. n. 153 del 1969, art. 63." Ed, invero, il rischio, che è il presupposto essenziale di ogni forma di assicurazione, è quello del possibile futuro verificarsi di un evento pregiudizievole, e nella specie, l’evento tutelato dalla L. n. 546 del 1987 per le lavoratrici autonome è costituito non già dallo stato di gravidanza, ma dalla incapacità lavorativa presunta ex lege per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi (prova ne sia che la medesima tutela non sarebbe riservata in caso di aborto, ovvero con la nascita di un feto morto). La problematica è del tutto simile a quella relativa alla indennità di malattia, rispetto alla quale si è già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 21 aprile 1993 n. 1368) che oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie non è la malattia, in sè, ma l’inabilità temporanea al lavoro, che ne derivi – sia pure in via mediata – in dipendenza della conseguente necessità di sottoporsi a cure mediche o ad interventi chirurgici. Peraltro, si è osservato che la preesistenza della sola malattia – alla instaurazione del rapporto assicurativo – non integra, di per sè, il c.d. "rischio precostituito" e del resto – come affermato da questa Corte in analoghe fattispecie – il rischio precostituito non trova applicazione atteso il carattere obbligatorio delle assicurazioni sociali (Cass., 27.8.2003, n. 12556; Cass., 3.11.2003, n. 16436;

Cass., 28.8.2004, n. 16931).

Inoltre, l’esistenza dell’onere dei lavoratori dipendenti, ravvisato dal Giudice delle leggi (sentenza n. 483 del 1995), di procedere alla tempestiva richiesta di iscrizione, appare tanto più pregnante per le lavoratrici autonome, per le quali – a differenza di quanto accade per i dipendenti, che sono pur sempre sottoposti all’autorità del proprio datore di lavoro anche in relazione alla fase di costituzione del rapporto previdenziale – l’adempimento di detti obblighi è, in linea di principio, rimessa alla personale volontà e diligenza, rivestendo contemporaneamente la qualità di beneficiane delle prestazioni e di soggetti titolari del rapporto con l’ente previdenziale, essendo personalmente onerate del versamento della relativa contribuzione. Nè tale conclusione può essere contraddetta in via generale dall’esistenza (come nella specie) di un’iscrizione con efficacia retroattiva in quanto, contraddittoriamente, da una parte si negherebbero le prestazioni e dall’altra si pretenderebbe il versamento dei contributi per un periodo anteriore alla iscrizione.

Al riguardo è stato sottolineato (Cass., n. 3364 del 2003 cit.) per un verso, che tale situazione trova ampia giustificazione sulla base del meccanismo previsto dalla normativa vigente ed addebitabile esclusivamente all’inadempienza all’onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati; per altro verso va rilevato che il sistema di sicurezza sociale, secondo la Costituzione e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna relazione sinallagmatica tra contributi e prestazioni; ma deve considerarsi, soprattutto che il principio per cui il diritto alle prestazioni non matura prima della domanda di iscrizione negli elenchi vale "esclusivamente" per le prestazioni di carattere temporaneo, come le indennità di malattia e di maternità, in cui è urgente la possibilità di riscontro della sussistenza di tutti gli elementi che fungono da presupposto del diritto. Si consideri infatti che l’indennità di maternità spetta anche quando nessun contributo sia stato versato e che il sistema della iscrizione retroattiva è tale che la decorrenza viene sostanzialmente rimessa alla dichiarazione dell’interessata, non essendovi la possibilità di procedere ad una penetrante verifica ex post, di talchè l’attribuzione del beneficio in data anteriore alla domanda di iscrizione si presterebbe al pericolo di abusi.

Un simile orientamento ormai consolidato sulla previa necessità dell’iscrizione per il diritto al conseguimento della prestazione di cui trattasi non lascia, quindi, spazio a dubbi sull’accoglimento del ricorso.

Pertanto il diritto all’indennità spetta solo dopo l’iscrizione, e più precisamente – secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto – dopo la richiesta di iscrizione, mentre i giudici del merito ne hanno erroneamente affermato la sussistenza anche per il periodo anteriore.

Orbene, considerato che nel caso di specie l’iscrizione avvenne solo due mesi dopo l’inizio della gravidanza, residuerebbe un periodo, decorrente dalla coincidenza della data di richiesta della stessa iscrizione con lo stato di gravidanza previamente accertato, in relazione al quale la ricorrente aveva ancora diritto a reclamare la prestazione dell’indennità di maternità, anche se non è dato sapere quale fu la data del parto o se lo stesso avvenne.

Ne consegue che la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Firenze, affinchè, uniformandosi ai suddetti principi, provveda ad individuare l’eventuale periodo rispetto al quale l’assistita poteva ancora vantare o meno il diritto e in qual in misura residuale alla percezione dell’indennità di maternità.

La stessa Corte d’appello provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia per il giudizio alla Corte d’Appello di Firenze che deciderà anche sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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